FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 279/AA del 26/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FICO AC REGGIANA 1919

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe FICO, e della società A.C. REGGIANA 1919 S.R.L. avente oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE FICO, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società A.C. REGGIANA 1919 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara MODENA vs IMOLESE disputata in data 09.04.22, valevole per il Campionato di Lega Pro Gir. B e terminata con il risultato di 2-1, grandemente leso il prestigio, il decoro e l’onorabilità propri del Presidente della Lega Pro Dott. Francesco GHIRELLI e, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta, mediante parole proferite facendo utilizzo del social network “Facebook”, sul quale veniva postato, su di un profilo ad esso direttamente riconducibile;

A.C. REGGIANA 1919 S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Giuseppe FICO nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Vice Presidente della A.C. REGGIANA 1919 s.r.l.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FICO, e dal Sig. Carmelo Salerno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. REGGIANA 1919 S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe FICO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società A.C. REGGIANA 1919 S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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