FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 280/AA del 27/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARADEI GAUDIOSO ASD CITY SPORT AGROMONTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 413 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe MARADEI, Vincenzo GAUDIOSO e della società A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MARADEI, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente per la Società ASD City Sport Agromonte, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto la funzione di allenatore, al posto del tecnico abilitato sig. Giuseppe Gioia, della squadra schierata dalla società ASD City Sport Agromonte partecipante al campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica;

VINCENZO GAUDIOSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD City Sport Agromonte, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al sig. Giuseppe Maradei di svolgere, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, la funzione di allenatore della squadra schierata dalla società ASD City Sport Agromonte partecipante al campionato di Seconda Categoria al posto del tecnico abilitato sig. Giuseppe Gioia, pur essendo il sig. Giuseppe Maradei sprovvisto della relativa qualifica;

A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo GAUDIOSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE, e dal Sig. Giuseppe MARADEI,;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo GAUDIOSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MARADEI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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