FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 283/AA del 27/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CERI DI MATTEO MARTELLI LAMBERT US GROSSETO 1912

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 451 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario CERI, Nicola DI MATTEO, Gilberto MARTELLI, Youdel LAMBERT e della società U.S. GROSSETO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

CERI MARIO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti e fino al 24.12.2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 3 dicembre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, , per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi; per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021;

NICOLA DI MATTEO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver provveduto a far eseguire le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse alle Autorità Sanitarie di competenza, con particolare riferimento a positività rilevate a diversi tesserati;

GILBERTO MARTELLI, Responsabile Sanitario tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, ed il sig. YOUDEL LAMBERT, Medico Sociale tesserato per la società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi; per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, per non aver eseguito le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse alle Autorità Sanitarie di competenza, con particolare riferimento a positività rilevate a diversi tesserati;

U.S. GROSSETO 1912 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola DI MATTEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. GROSSETO 1912 S.R.L., e dai Sigg. Mario CERI, Gilberto MARTELLI, Youdel LAMBERT;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) di ammenda per il Sig. Nicola DI MATTEO, di € 1.050,00 (millecinquanta/00) di ammenda per il Sig. Mario CERI, di € 790,00 (settecentonovanta/00) di ammenda per il Sig. Gilberto MARTELLI, di € 790,00 (settecentonovanta/00) di ammenda per il Sig. Youdel LAMBERT e di € 2100,00 (duemilacento/00) di ammenda per la società U.S. GROSSETO 1912 S.R.L;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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