F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 318/CSA pubblicata il 1 Giugno 2022 – F.C. Francavilla 1931

Decisione n. 318/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 320/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 320/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Francavilla 1931,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 dell’23.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 maggio 2022, il Dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Francavilla 1931 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Alessio Iadelisi, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 31 del 23.5.2022), in relazione alla gara Francavilla 1931/Real Aversa 1925 del Campionato Nazionale Juniores Under 19, svoltasi il 21.05.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara. Il provvedimento è così motivato: “Per aver colpito un calciatore a terra dopo un fallo subito con un pestone violento al torace. Sanzione così determinata in considerazione anche dell'aver approfittato di circostanze tali da impedire la difesa”.  La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta.

Secondo la tesi della società reclamante, il Iadelisi, dopo essere caduto a terra insieme ad un calciatore della Real Aversa, avrebbe tentato di rialzarsi ed avrebbe pestato involontariamente il calciatore avversario, senza procurargli alcun danno fisico; egli non avrebbe posto in essere alcun gesto violento nei confronti dell’avversario; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S; in ogni caso, non sarebbe giustificata l’irrogazione di una sanzione aggravata.

Il ricorso è stato esaminato nella riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 27 maggio 2022, ed è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S.: si legge nel referto che, al minuto 40’ del secondo tempo, il Iadelisi “[] pestava intenzionalmente e con forza il torace di un calciatore avversario, rimasto precedentemente a terra per via di un fallo subito, senza però arrecargli alcun danno fisico”.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38.1, C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Iadelisi, che ha colpito l’avversario intenzionalmente e con forza, secondo la puntuale descrizione riportata nel referto arbitrale.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti e dall’intrinseca pericolosità della condotta addebitata al Iadelisi.

Ne discende il rigetto del reclamo proposto dalla società Francavilla 1931.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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