F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 319/CSA pubblicata il 1 Giugno 2022 – A.S.D. Polisportiva Vastogirardi

Decisione n. 319/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 313/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 313/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 dell’11.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 maggio 2022, l’Avv. Andrea Galli e sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Campionato Nazionale Juniores Under 19, FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 23 dell’11.05.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores, Vastogirardi/Aurora Alto Casertano, del 07.05.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 150,00 “Per aver omesso di presentare all'Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente. Per assenza dell'ambulanza.”.

La società reclamante ha sostenuto di aver consegnato, tramite il proprio dirigente responsabile inserito in distinta, Sig. Iannotta Francesco, la richiesta della Forza Pubblica al Direttore di Gara prima dell’incontro, producendone copia unitamente al gravame, deducendo, altresì, che l'ambulanza avrebbe stazionato, per l'intera durata dell'incontro, davanti al cancello di ingresso dell'impianto sportivo, con la presenza di due operatrici, Sig.ra Pavone Valentina e Dott.ssa Cicerone Antonia, medico designato, il cui nome era presente in distinta, producendo dichiarazione della prima.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 maggio 2022 è stato sentito l’Arbitro.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dal referto di gara del 7 maggio 2022 è possibile evincere come l’Arbitro non abbia fornito indicazioni circa la presenza o meno dell’ambulanza, non avendo barrato né l’apposita casella del sì, né quella del no, mentre ha indicato come consegnata la richiesta della Forza Pubblica.

A richiesta del Giudice Sportivo del 9 maggio 2022, il Direttore di Gara ha risposto, dapprima, che l'ambulanza e la Forza Pubblica non erano presenti, ma che prima della gara gli era stata presentata la richiesta di Forza Pubblica, mentre poco dopo, con ulteriore comunicazione, ha affermato che tale richiesta non gli sarebbe stata consegnata prima della gara.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro, confermando l’assenza dell’ambulanza, ha dichiarato di non essere in grado di ricordare con esattezza se in effetti la richiesta di Forza Pubblica gli fosse stata consegnata o meno.

Questa Corte ritiene di accedere alla riduzione della sanzione, in quanto, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Arbitro, nonché della produzione da parte della reclamante di copia della prova ufficiale di richiesta della Forza Pubblica, recante timbro di deposito del 5 maggio 2022 con numero di protocollo della Questura di Isernia n. 0008325, sussistano seri dubbi circa la sopravvenuta dichiarazione dell’Arbitro di mancata consegna della stessa da parte della società reclamante. Deve ritenersi, invece, confermata l’assenza dell’ambulanza, alla luce di quanto dichiarato in sede di chiarimenti dall’arbitro a questa Corte.

P.Q.M.

Accoglie in parte e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 50,00 (cinquanta). 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                                  IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                                 Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it