F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN-SVE del 1 Giugno 2022 (motivazioni) – FCD Valgatara / GS Ambrosiana – Reg. Prot. 93/TFN-SVE
Decisione/0093/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0093/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Divinangelo D’Alesio – Componente (Relatore)
Roberta Landi – Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 maggio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società FCD Valgatara (matr. 69487), contro la società GS Ambrosiana (matr. 1890), avverso la decisione della Commissione Premi, pubblicata sul Com. Uff. n. 8/E del 24 marzo 2022 (premio di preparazione calciatore Spiazzi Giacomo n. 31.10.2003 – matr. 2.504.334 – ric. 485),
la seguente
DECISIONE
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - preso atto che la società FCD Valgatara con reclamo del 4 maggio 2022 ha impugnato la decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 8/E del 24 marzo 2022, relativa al richiesto premio di preparazione del calciatore Giacomo Spiazzi, nato il 31.10.2003 - matricola 2.504.334 - ric. 485, ha rilevato la tardività dello stesso proposto oltre i termini di cui all'art. 91, co. 4, del CGS.
Il Tribunale ritiene, altresì, ininfluente la circostanza che la medesima società abbia in precedenza proposto altro reclamo tempestivo avverso la medesima decisione, infatti quest'ultimo è stato dichiarato irricevibile per mancato accertato versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, ex art. 48, co. 2, CGS.
Per consolidato orientamento di questo Tribunale, infatti, le irregolarità procedurali non possono essere sanate con i reclami di successiva istanza che siano riproposti oltre i termini perentori previsti dal CGS, sempre decorrenti dalla decisione precedentemente impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società FCD Valgatara.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Divinangelo D’Alesio Stanislao Chimenti
Depositato in data 1 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia