F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94/TFN-SVE del 1 Giugno 2022 (motivazioni) – Real Aversa 1925 ASD / Giancarlo Improta – Reg. Prot. 81/TFN-SVE
Decisione/0094/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0081/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Cristina Fanetti – Componente (Relatore)
Roberta Landi – Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 24 maggio 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società Real Aversa 1925 ASD (matr. 952.836) contro il calciatore Giancarlo Improta (n. 15.4.1987 – matr. 3.667.788), avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 24.12.2021, il calciatore Giancarlo Improta adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ASD Real Aversa 1925 al pagamento dell’importo di euro 16.000,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021.
La società, ritualmente notiziata del reclamo, depositava memorie difensive.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 3 del 24.03.2022, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ASD Real Aversa al pagamento in favore del calciatore Giancarlo Improta della somma di euro 16.000,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.
Con reclamo del 30.03.2022 la ASD Real Aversa impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva l’inammissibilità del reclamo di primo grado per il principio della irripetibilità degli atti e della consumazione degli stessi. Il calciatore, infatti, aveva proposto il reclamo già nel mese di giugno 2021, reclamo che era stato dichiarato inammissibile dalla CAE, con decisione del 12.07.2021 per difetto di notifica. Eccepiva inoltre, l’erronea quantificazione del dovuto, in ragione della mancata decurtazione di quanto percepito dal calciatore a titolo di sussidi governativi e di Sport e Salute, asseritamente ammontanti ad € 6.000,00, essendo il calciatore percettore sia per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, di somme superiore ai 10.000,00 euro.
Infine, eccepiva che nel febbraio 2021 il calciatore avrebbe subito un infortunio e pur convocato alle partite ed agli allenamenti non avrebbe mai presenziato agli stessi né assistito alle partite casalinghe, collezionando come unica presenza quella del 13.06.2021 in occasione di una gara di campionato a Sorrento.
Sosteneva la società che, avendo l’accordo economico natura di rimborso spese per le attività che il calciatore è chiamato a svolgere durante il periodo di tesseramento, e non avendo lo stesso sostenuto, per tutto il periodo dell’infortunio, alcuna spesa, nulla sarebbe dovuto al calciatore in relazione a quel periodo.
Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo l’annullamento e/o la riforma della decisione impugnata, nonché la prova per testi con riferimento alla circostanza dell’infortunio.
Notiziato del reclamo, il calciatore Giancarlo Improta inviava tempestive controdeduzioni eccependo in via preliminare l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del difensore e della parte, e per carenza del potere di impugnazione in virtù dell’utilizzo della procura speciale rilasciata per il primo grado.
Ancora in via preliminare, eccepiva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del reclamo di primo grado evidenziando che, il primo ricorso era stato notificato all’indirizzo pec risultante dall’AS 400, e che, nelle more vi era stato un cambio di pec non risultante dal sistema e quindi in modo incolpevole era stata fatta una notifica ad un indirizzo errato; che il calciatore era nei termini per proporre nuovo reclamo, ed infine che non sussisterebbe alcuna preclusione alla riproposizione del reclamo dichiarato inammissibile in rito ma non nel merito.
Quanto al merito deduceva la correttezza del quantum richiesto, non avendo il calciatore beneficiato di bonus fiscali né dei sussidi erogati da Sport e Salute poiché titolare di partita iva alla data dell’08.06.2020.
Ancora, nel merito, con riferimento all’infortunio, eccepiva la mancanza di contestazioni da parte della società e la partecipazione alle attività della squadra.
Concludeva pertanto chiedendo di dichiarare inesistente e/o inammissibile il reclamo proposto dalla ASD Real Aversa 1925 e nel merito confermare la decisione impugnata, con condanna per lite temeraria nonché alle spese di lite.
La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 24.05.2022.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
È necessario affrontare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo della società avanzata dalla difesa del calciatore con riferimento alla mancata sottoscrizione dello stesso ed alla allegazione della procura rilasciata in primo grado carente del potere di impugnazione.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto al primo aspetto deve rilevarsi come la suprema Corte, per giurisprudenza costante ritenga che l’atto giudiziario privo di firma non possa essere considerato nullo quando se ne possa desumere la provenienza (cfr. ex multis Corte Cass. Civ. n. 11793 del 15.05.2018).
Quello che rileva ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto privo di sottoscrizione è la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore.
Nel caso di specie il reclamo è stato trasmesso tramite pec intestata al difensore, circostanza questa che prova la sicura riferibilità dell’atto al difensore.
Con riferimento alla procura si evidenzia come la stessa, sia stata rilasciata a favore del difensore “ in ogni fase, stato e grado del giudizio” e quindi copra anche la fase di gravame.
Parimenti infondata risulta essere l’eccezione inammissibilità del ricorso di primo grado presentato dal calciatore.
La CAE con decisione del 12.07.2021 ha infatti dichiarato inammissibile questo primo ricorso in quanto notificato ad un indirizzo pec presente sull’AS 400 ma errato.
Nelle more della discussione del ricorso, infatti, la società ha cambiato indirizzo ma i registri della Federazione non erano stati aggiornati.
La pronuncia di inammissibilità in rito non preclude, nel rispetto dei termini di prescrizione della domanda, una riproposizione della stessa. Non si tratta di violazione del principio del ne bis in idem poiché il merito della questione non è stato affrontato dalla decisione che involge meri aspetti procedurali e di rito.
Come noto, l’art. 25 bis comma 4 del Regolamento LND stabilisce quale termine ultimo per il deposito dei ricorsi avverso la mancata attuazione degli accordi economici, il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese avanzate.
Il secondo ricorso, depositato in data 24.12.2021 è quindi tempestivo.
Anche con riferimento al merito della questione il reclamo è da rigettare.
La censura relativa all’inesattezza del quantum dovuto al calciatore, per avere lo stesso asseritamente percepito € 6.000,00 quale sussidio da parte di Sport e Salute, è del tutto infondata.
L’eccezione si fonda su una presunzione che non trova alcun riscontro probatorio, al contrario risulta che il calciatore non abbia beneficiato dei sussidi per essere titolare di partita iva alla data dell’8.06.2020.
Ancora, la società reclamante eccepisce che a seguito dell’infortunio occorso al calciatore nel mese di febbraio 2021 lo stesso, seppure convocato, non abbia più presenziato alle gare o agli allenamenti della squadra, e che, avendo l’accordo economico natura di rimborso delle attività svolte dal calciatore durante il periodo di tesseramento, nulla sia dovuto successivamente all’infortunio.
Anche questa censura appare priva di fondamento.
Non vi è prova in atti né delle convocazioni della società nei confronti del calciatore, né delle sue assenze, né in alcun modo, prima d’ora la società ha contestato tale comportamento al calciatore. Non vi è traccia di provvedimenti disciplinari, né di eccezioni di inadempimento, né ancora di conseguente richiesta di risoluzione del contratto.
Risulta provato, invece, come ammesso dalla stessa reclamante, che il calciatore abbia partecipato alla gara svoltasi a Sorrento. In ogni caso, tali pretesi e non dimostrati comportamenti illegittimi tenuti dal calciatore, attengono a profili disciplinari non inerenti l’applicazione e la validità dell’Accordo Economico sottoscritto.
La decisione della CAE appare, dunque, corretta e deve essere confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società Real Aversa 1925 ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Condanna la società Real Aversa 1925 ASD al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Giancarlo Improta, liquidate in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cristina Fanetti Stanislao Chimenti
Depositato in data 1 giugno 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia