LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 01.06.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio TIRELLI/F.C.RIETI S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio TIRELLI/F.C.RIETI S.r.l.
Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 14 febbraio 2022 alla FC Rieti s.r.l. e alla CAE, il sig. Fabrizio Tirelli, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la FC Rieti s.r.l. (di seguito per brevità società).
In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.421,61 a partire dal 1° agosto 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore Fabrizio Tirelli a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).
Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla società euro 5.000,00 e di essere stato svincolato in data 29 dicembre 2021 e di essere creditore del residuo importo di euro 8.753,08, e conseguentemente chiede che l’associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 8.753,08, a saldo di quanto dovuto.
Di seguito viene ripercorso il calcolo proposto dal calciatore.
L’importo viene calcolato tenendo conto dei giorni effettivi della durata del rapporto, dalla sottoscrizione dell’accordo sino allo svincolo, per un totale di 151 giorni. L’importo da corrispondersi per ciascun giorno viene ricavato dalla divisione tra l’importo totale dell’accordo (euro 30.421,61) e il numero di giorni complessivi dell’accordo (pari a 334). Una volta ricavato l’importo lordo giornaliero pari ad euro 91,08, lo stesso viene moltiplicato per i predetti 151 giorni, per un totale di euro 13.753,08, cui vengono sottratti euro 5.000,00 corrisposti dalla società.
Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Nelle more, in data 4 maggio 2022, la società faceva pervenire una comparsa di costituzione e risposta con cui contestava in fatto e diritto le richieste avversarie, nel merito produceva una dichiarazione di rinuncia agli emolumenti proveniente dal calciatore.
La Commissione fissava l’udienza per la trattazione della causa per il giorno 5 maggio 2022.
La società non si è presentata all’udienza.
All’udienza del 5 maggio 2022, parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione. La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancanza di prova che giustifichi la remissione in termini della società, ritualmente intimata, peraltro solo annunciata nella parte motiva e non reiterata nelle conclusioni, accerta la tardività della costituzione di parte resistente e dichiara inammissibile la produzione documentale, essendo la costituzione intervenuta ben oltre i termini regolamentari di cui all’art. 28, comma 5 secondo cui “La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati”;
dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. Fabrizio Tirelli essendo stato documentato l’accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l’importo di euro 30.421,61;
visto l’inadempimento correttamente quantificato nella minor somma di euro 8.753,08, così come indicato nella parte motiva;
visto in ogni caso l’art. 28, comma 8 del Regolamento, avendo comunque riscontrato giuste ragioni tali da rendere opportuno un intervento valutativo sul documento n. 2 di parte resistente denominato
“Liberatoria”, la CAE manda gli atti alla procura per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la FC Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabrizio Tirelli della somma di euro 8.753,08 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it Ordina alla FC Rieti s.r.l. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. Invia gli atti alla Procura per quanto di sua competenza.