LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 01.06.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Andrea D’AMICO/A.S.D.PATERNO’ CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Andrea D’AMICO/A.S.D.PATERNO’ CALCIO
La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, costatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Francesco Andrea D’AMICO a mezzo p.e.c. in data 07 gennaio 2022 alla società A.S.D. Paternò Calcio e la produzione dell’accordo economico con certificazione di deposito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;
- Letto il ricorso con il quale il sig. Francesco Andrea D'Amico espone che: a) per la stagione sportiva 2020/2021, si è tesserato con la società di calcio "A.S.D. PATERNO' CALCIO", militante nel campionato di serie D, con la quale in data 25.2.2021 ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.T.F., che prevede un compenso globale annuo lordo di euro 7.500,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 2.550,00 più la somma complessiva di Euro 1.200,00 riferita al bonus del mese marzo 2021, direttamente dal CONI per il tramite della società "Sport e Salute spa"; c) considerando quanto percepito direttamente da "Sport e Salute Spa" ( € 1.200,00), oltre a quanto percepito direttamente dalla società A.S.D. PATERNO' CALCIO (€ 2.550,00), ad oggi il calciatore Francesco Andrea D'Amico ha complessivamente percepito la minor somma di euro 3.750,00 rispetto all'importo totale previsto nell'accordo economico pari ad euro 7.500,00 di tal che la società A.S.D. PATERNO' CALCIO risulta quindi ancora debitrice verso il calciatore della somma complessiva di euro 3.750,00 (7.500,00 -2.550,00 - 1.200,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Francesco Andrea D'Amico conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. PATERNO' CALCIO" al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 3.750,00 (pari alla differenza tra quanto pattuito per la stagione sportiva 2020/2021 pari ad euro 7.500,00 e quanto già complessivamente percepito pari a euro 3.750);
Letta la costituzione della società ASD PATERNO' rappresentata, dal proprio legale, notificata a mezzo pec alla CAE in data 04.02.2022 e ritualmente notificata nella stessa giornata alla controparte, e pertanto nel rispetto dei termini di cui all’art. 25 bis Regolamento LND con la quale la resistente, contestando quanto ex adverso argomentato, dedotto e richiesto dalla controparte, deduce che :
- Il calciatore si è infortunato in data 24 marzo 2021 e da allora non ha più fatto ritorno presso il club, sino al termine del rapporto. A seguito dell’infortunio che gli ha causato una frattura completa plurima della tibia della gamba destra, non ha più partecipato all'attività agonistica e pertanto la società non ha più potuto usufruire delle prestazioni del calciatore dal 25 marzo al 30 giugno 2021, data in cui è terminato il rapporto. La società non è inoltre a conoscenza se il calciatore abbia percepito somme, tramite assicurazioni personali o convenzionate, a titolo di indennità diaria giornaliera e/o per invalidità temporanea, che - ove corrisposte - dovrebbero essere scomputate dal dovuto, in quanto vengono erogate dalle compagnie proprio per supplire al mancato guadagno dell'infortunato. Dopo l'accaduto, il calciatore ha infatti richiesto al Paternò di compilare il modulo di denuncia infortunio con i propri dati societari, per poi gestire in prima persona la pratica, lasciando pertanto all'oscuro il club relativamente all'evolversi del suo stato di salute nonché dell'esito della pratica assicurativa e quindi degli importi percepiti, La Convenzione LND-Generali – a titolo esemplificativo - prevede la corresponsione di una indennità giornaliera di ben Euro 100,00, in caso di ricovero, erogabile per 90 giorni E' quindi necessario che la Commissione acquisisca tali informazioni dal calciatore e/o dalla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., convenzionata con la LND, al fine del computo corretto degli importi.
- Il calciatore non ha fatto richiesta a Sport e Salute S.p.A. di percepire il bonus previsto per le mensilità di aprile - maggio 2021 sebbene le disposizioni normative hanno esteso la possibilità di erogazione del bonus, anche per tali mensilità. Il bonus spettava in automatico a chi aveva percepito tale indennità per il mese di marzo 2021 e sarebbe bastato, pertanto, farne richiesta per ottenerlo. L'inerzia del calciatore non può essere fatta gravare sul club, che come tutti si è trovato in gravi difficoltà durante la scorsa stagione sportiva, dato che anche nell'anno passato l'emergenza sanitaria ha comportato diverse interruzioni dell'attività sportiva e del campionato. Si ritiene pertanto che agli importi richiesti dal calciatore siano da decurtare le somme eventualmente percepite dal calciatore medesimo a titolo d'indennità temporanea diaria dalle assicurazioni e/o quantomeno l'ulteriore bonus di Euro 2.400,00/800,00 (a seconda del reddito) che avrebbe potuto percepire da Sport e Salute S.p.A. Se anche solo si detraesse tale importo, senza considerare l'indennità percepite di cui allo stato non si ha conoscenza, la Commissione Accordi Economici non potrebbe riconoscere un importo lordo superiore ad Euro 1.350,00/2.950,00.
C) La società - a febbraio 2021 - ha sottoscritto un accordo economico per un calciatore di cui di fatto ha usufruito tra infortunio e impossibilità per Covid solo due mesi, di cui l'importo di Euro 2.550,00 (a cui deve aggiungersi il bonus di Euro 1.200,00 percepito per la mensilità di marzo 2021) rappresenta un importo più che proporzionato rispetto all'attività svolta.
In considerazione di tali deduzioni, si richiede dunque che la Commissione Accordi Economici: In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della resistente, poiché infondate in fatto ed in diritto; In via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, ridurre ad ogni modo gli importi richiesti dal ricorrente nella misura indicata in atti e/o ritenuta di giustizia, anche secondo equità, in considerazione dei fatti esposti ; In ogni caso: con vittoria delle spese di assistenza legale nella misura che sarà ritenuta opportuna, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex lege.; In via istruttoria: si richiede che la Commissione Accordi Economici acquisisca dal calciatore e/o dalla compagnia assicurativa Generali S.p.A. e/o ordini il deposito di tutta la documentazione e/o di tutte le informazioni necessarie relative alla pratica di infortunio e all'indennità temporanea/giornaliera percepita, così come del reddito percepito nel 2020, per l'individuazione del bonus corretto. Laddove necessario per ogni conferma si richiede che venga sentito il Segretario Generale del club Carmelo Licciardello sui fatti di causa ed in particolare sull'assenza del calciatore dal 25 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
In data 28 aprile 2022, con pec ritualmente notificata alla controparte, la difesa del calciatore, replica deducendo:
1. Relativamente all’infortunio avvenuto in data 24.3.2021 – richiama l’art. 7 accordo economico che dispone: “Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l’accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate”. e conclude che:
a) l’infortunio del calciatore D’Amico è avvenuto durante una gara giocata per la società odierna resistente Paternò contro il Rotonda, ed è giustificato e dipeso dall’attività sportiva svolta per la società e, pertanto, non si potrà nel caso di specie applicare una riduzione di diritto degli importi dovuti al calciatore, proporzionalmente concordati in relazione alle assenze.
b) considerato che l’infortunio è avvenuto in data 24 marzo 2021 e che la stagione sportiva 2020/2021 è terminata il 30.6.2021; si può con certezza evidenziare che l’infortunio non può essersi protratto “oltre i sei mesi”, come indicato dall’art. 7 dell’a.e., ma bensì per poco più di 3 mesi: ragion per cui non potrà essere applicata neanche un’ipotetica risoluzione dell’accordo.
2. Relativamente all’infortunio avvenuto in data 24.3.2021 – Assicurazione. Ritiene che la richiesta della società di “scomputate dal dovuto, quanto percepito dal calciatore dalla Compagnia di Assicurazione, va rigettata in quanto non corrisponde al vero che le somme corrisposte dalle compagnie assicurative vengono erogate per un mancato guadagno. Nel caso di infortunio e/o lesione fisica, come nel caso di specie, le somme erogate dall’assicurazione sono di natura indennitaria contro il danno fisico subito, oltreché per le spese mediche e riabilitative per la guarigione.
Non vi è peraltro, come già sopra segnalato, alcun riferimento normativo che disponga che le somme erogate dall’assicurazione a seguito di un sinistro/lesione, debbano essere “scomputate” dal dovuto.
3. Relativamente alla richiesta a Sport e Salute S.p.A. di percepire il bonus previsto per le mensilità di aprile e maggio 2021. La difesa del calciatore evidenzia che per avere diritto all’indennità, il calciatore doveva compilare un’autocertificazione dichiarando di avere un rapporto di collaborazione già in essere con una società sportiva, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività, di non aver percepito e di non percepire altro reddito da lavoro per i mesi in cui veniva chiesta; di non essere già percettore del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto Cura Italia, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del DL-Rilancio; di non essere già percettore del reddito di cittadinanza.
Detti contributi dovevano essere riconosciuti agli atleti solamente nel caso in cui l’attività sportiva dei campionati fosse stata ridotta e/o interrotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, e non certo per sostituire i compensi che le società dovevano pagare ai propri atleti. Nel periodo di aprile e maggio 2021 il campionato del Paternò non è stato interrotto e/o ridotto, pertanto non vi erano i presupposti per richiedere dette indennità. Per quanto dedotto si riportava al ricorso chiedendone l’accoglimento. Nella stessa data del 28 aprile 2022 la difesa della società ASD Paternò Calcio controreplicava inviando a mezzo pec una memoria difensiva integrativa con la quale deduce che - sino ad ora
- il calciatore non ha preso posizione sui fatti descritti nell’atto di costituzione e risposta che, pertanto, allo stato rimangono incontestati. Ad ogni modo, la Società ritiene che non ci sono ragioni per credere che il calciatore, anche ove dissentisse sulla interpretazione giuridica svolta dalla difesa, si possa spingere a negare l'esistenza dell'infortunio occorso cosi come comprovato in giudizio e/o dell'apertura da parte del medesimo della pratica assicurativa. E, nell'eventualità venisse fatto, la Società produce in allegato dichiarazione testimoniale del Segretario Sportivo del Paternò, a conferma della veridicità della propria esposizione dei fatti, anche al fine di facilitare il proseguo del procedimento. Insiste, in ogni caso, per il resto sulle deduzioni, sulle conclusioni e sulle istanze già rassegnate.
Tenuto conto che all’udienza del 05.05.2022 il legale del calciatore, si è riportato al contenuto del ricorso chiedendone l’accoglimento e che l’avvocato della controparte intervenuto quale delegato dei difensori costituiti, si è riportato al contenuto dell’atto di costituzione e risposta chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, l’accoglimento delle richieste istruttorie.
OSSERVA
Preliminarmente, il Collegio rigetta le richieste istruttorie avanzate dalla società resistente. Si pone in evidenza che il potere istruttorio della CAE è disciplinato dall’art. 28 comma 6 del Regolamento LND che, quanto alle prove testimoniali, recita che le stesse possono essere ammesse in via eccezionale e che per le altre prove o mezzi di prova, gli stessi devono essere ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
Nel caso in esame la testimonianza del Segretario Sportivo del Paternò si palesa ultronea dovendo lo stesso riferire su un fatto- infortunio subito dal calciatore durante la partita tra il Paternò ed il Rotonda il 24 marzo 2021- ampiamente accertato dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti.
Quanto alla richiesta di acquisire dal calciatore e/o dalla Compagnia di assicurazione che copre il sinistro informazioni e/o documenti relativi alla pratica di infortunio e dal solo calciatore informazioni sul suo reddito percepito nel 2020, la stessa va rigettata non essendo indispensabili, per le ragioni che di seguito si esporranno, ai fini della decisione. Tanto premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato. E’ accertato che il calciatore D’AMICO è stato tesserato con la società di calcio "A.S.D. PATERNO' CALCIO", militante nel campionato di serie D, con la quale in data 25.2.2021 ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.T.F., che prevede un compenso globale annuo lordo di euro 7.500,00,di aver ricevuto da essa Società per la stagione sportiva la sola somma di euro 2.550,00 e di aver ricevuto ancora la somma di € 1.200,00 riferita al bonus del mese marzo 2021, direttamente dal CONI per il tramite della società "Sport e Salute spa. E’, altresì acclarato che il calciatore ha subito un grave infortunio durante la disputa della partita tra il Paternò ed il Rotonda in data 24 marzo 2021 e che, in ragione di tanto, non ha potuto prestare la sua attività fino alla conclusione della stagione sportiva – 30.06.2021- e che la Società ha regolarmente denunziato il sinistro alla Compagnia di Assicurazione “Generali” .
Il calciatore reclama il versamento di quanto dovuto, ovvero dell’ulteriore somma di € 3.750,00 mentre la società, non contestando l’importo dell’accordo economico e l’entità delle somme fin d’ora versate, ritiene che dalla somma indicata va detratto quanto ricevuto dal calciatore a titolo di risarcimento di danni dalla Compagnia di Assicurazione e le le somme di cui il calciatore aveva diritto alla corresponsione solo se avesse fatto richiesta a Sport e salute S.p.a. di accedere ai “ bonus” previsti per le mensilità di aprile e maggio 2021.
Il Collegio, in aderenza a quanto affermato dal ricorrente, ritiene che non vada assolutamente detratto dal dovuto la somma che il calciatore ha percepito, a titolo di indennità per il danno fisico riportato, dalla Compagnia di Assicurazione in relazione all’infortunio occorsogli durante la prestazione dell’attività sportiva per conto della Società. L’indennizzo è di spettanza esclusiva del calciatore non coprendo l’assicurazione il rischio, in favore della società, per la mancata prestazione dell’attività sportiva.
Quanto alla richiesta avanzata dalla Società resistente di detrazione dalla somma dovuta al calciatore dell’importo dovuto per il bonus erogato da Sport e Salute S.p.A. previsto per i mesi di aprile e maggio 2021, la stessa non è accoglibile. Uno dei requisiti per accedere al bonus, la cui entità è ragguagliata al reddito percepito dal richiedente nel 2019, è che l’attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta o sospesa nei mesi di aprile e maggio 2021. Orbene, non risulta assolutamente che l’attività sportiva della Società A.D.S. Paternò Calcio sia stata ridotta o sospesa nei mesi di aprile e maggio 2021 sicché il calciatore non poteva assolutamente, pena incorrere in violazioni della legge penale, richiedere l’erogazione del bonus alla società Sport e Salute s.p.a..
Per le ragioni esposte, pertanto, la richiesta istruttoria avanzata dalla resistente di acquisire i documenti dalla Compagnia di Assicurazione o il reddito percepito dal richiedente va disattesa.
Quanto, infine, alla richiesta di riduzione di diritto degli importi dovuti in ragione dell’infortunio del calciatore a norma dell’art. 7 accordo economico che dispone: “Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l’accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate la stessa va rigettata atteso che l’infortunio è conseguenza dell’attività sportiva e che la società non può risolvere l’accordo economico corrispondendo le sole mensilità maturate fino all’infortunio giacché l’impossibilità di prestare l’attività sportiva non si è protratta oltre i sei mesi dall’infortunio, tenendo, infatti, conto che l’infortunio è del 24 marzo 2021 e l’accordo economico scadeva il 30 giugno 2021.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società A.S.D. PATERNO’ CALCIO al Sig. Francesco Andrea D’AMICO la somma di € 3.750,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it .
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.