LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 01.06.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BOSSA/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

RICORSO DEL CALCIATORE  Francesco BOSSA/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

Con ricorso datato 11 marzo 2022 alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 29 marzo successivo, il calciatore Francesco BOSSA, nato a Napoli il 26 maggio 1990, ha esposto che :

per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la ASD Biancavilla 1990 Sporting con la quale ha sottoscritto un accordo economico - con durata dal 13 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 – per un compenso globale annuo lordi di euro 13.000,00 ; è stato inserito nelle liste di svincolo il 16 dicembre 2021 ; dalla Società ha ricevuto complessivi euro 1.625,00 ; dunque, risulta creditore verso la Società di euro 1.562,71 così calcolati :

euro 13.000,00 è l’importo complessivo di cui all’accordo economico l’accordo economico ha una durata complessiva di 261 giorni la durata effettiva dell’accordo ( dal 13 ottobre 2021 al 15 dicembre 2021 ) è pari a 64 giorni dividendo l’importo complessivo dell’accordo ( euro 13.000,00 ) per il numero complessivo dei giorni dell’accordo stesso ( 261 giorni ) si ottiene euro 49,808 quale importo giornaliero dovuto ; moltiplicando euro 49,808 per il numero dei giorni di effettiva durata dell’accordo ( 64 ) si ottiene euro 3.187,71 quale importo complessivo dovuto per la durata del rapporto contrattuale  sottraendo euro 3.187,71 ad euro 1.625,00 già ricevuti dalla Società si ottiene euro 1.562,71  ed ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Biancavilla 1990 Sporting (matricola 82003) al pagamento della somma di euro 1.562,71, più interessi.

La Società ASD Biancavilla 1990 Sporting non si è costituita in giudizio. All’udienza del 5 maggio è comparsa la parte ricorrente.

P.Q.M.

 La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie integralmente il ricorso presentato dal Sig. Francesco BOSSA, nato a Napoli il 26 maggio 1990, e per gli effetti condanna la Società ASD Biancavilla 1990 Sporting, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a favore del calciatore, dell’importo pari a euro 1.562,71, oltre interessi fino al dì del soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ; dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Società ASD Biancavilla 1990 Sporting di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F..

 

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