LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 01.06.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARCHEGGIANI/F.C.RIETI S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARCHEGGIANI/F.C.RIETI S.r.l.
La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,
- letto il ricorso del calciatore Marcheggiani Francesco regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 11 febbraio 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2021/2022 era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.08.2021 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 30.658,00 oltre ad € 6.500,00 ex art. 3 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli ha corrisposto il minore importo pari ad € 8.000,00; c) era stato trasferito ad altra società in data 28.12.2021 e , pertanto, risultava creditore della somma di € 8.576,47 , maturata dalla data di decorrenza indicata nell’accordo economico- 01.08.2021- alla data dello svincolo – 28.12.2021- , somma così determinata : € 111,25 al giorno x 149 giorni; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 8.576,47 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 comma 4 citato Regolamento ;
Letta la memoria difensiva della società F.C. Rieti s.r.l. pervenuta a mezzo pec in data 04 maggio 2022 con la quale a) si avanza richiesta di rimessione in termini facendo appello ai poteri espressamente conferiti al Collegio ex art. 50 co. 5 CGS («è consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile»), e per l’effetto dichiarare validamente proposta la memoria difensiva, alla luce della decadenza non imputabile, dovuta all’obiettivo malfunzionamento della pec societaria, avvenuto nell’ultimo mese, ossia giusto in occasione della comunicazione della prossima udienza del 5 maggio e del contemporaneo maturarsi dei termini di scadenza di deposito, malfunzionamento documentato dalla corrispondenza intercorsa con la Società che fornisce la casella di posta elettronica e dalla richiesta di intervento per la soluzione del problema tecnico e dal riscontro avvenuto; b) si richiede di dichiarare che nulla è dovuto dal FC Rieti nei confronti del calciatore atteso che, in occasione del proprio svincolo e del contestuale passaggio ad altra Società, ha rilasciato ampia liberatoria nei confronti del FC Rieti, dichiarando di rinunciare agli emolumenti dovuti sino a tutto dicembre 2021, come confermato dal documento allegato; c) si evidenzia che il calcolo degli emolumenti dovuti al calciatore è del tutto aberrante ed illegittimo essendo stato determinato su base giornaliera, modalità non prevista da contratto, che riferisce di n. 10 ratei mensili, e, verosimilmente, determinato sulla cifra lorda, non netta, come viceversa dovute atteso che l’accordo economico riferisce chiaramente di una somma annua lorda di € 30.658,28 («importi annui lordi»), e quindi al netto di € 25.679,63 «da erogare in dieci rate mensili di pari importo» (art. 2 contratto), ossia € 2.567,93 mensili per 10 mesi. d) e si chiede, di conseguenza, di rigettare la pretesa del calciatore di ricevere la somma di € 8.576,47 a titolo di prestazioni sportive per il periodo 01/08/2021 – 28/12/2021 perché illegittima e temeraria avendo la società F.C. Rieti perfettamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti del calciatore.
Dato atto che alla seduta del 05.05.2022 nessuno è comparso per la società F.C. Rieti s.r.l. e che il difensore del calciatore,si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento e di dichiarare l’inammissibilità della costituzione della società, avvenuta in violazione dell’art. 28 n. 5 Regolamento LND, così come modificato;
OSSERVA
Preliminarmente , la CAE, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa del calciatore, dichiara l’inammissibilità della costituzione della società F.C. Rieti s.r.l. avvenuta fuori termini, in violazione del disposto di cui all’art. 28 n. 5 Regolamento LND che prescrive che la parte resistente può inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimenti del ricorso e che eventuali nuove memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l’udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. Risulta, infatti, dagli atti a disposizione della CAE che il ricorso è stato notificato dalla difesa del calciatore alla società F.C. Rieti s.r.l. a mezzo pec in data 11 febbraio 2022 sicché il termine utile per la costituzione scadeva il 13 marzo 2022, termine entro il quale la società non ha provveduto alla costituzione. Non risulta, altresì, nel caso si dovesse ritenere che la società non ritualmente costituita possa trasmettere ulteriori atti, nemmeno rispettato da parte della società il termine per il deposito di sette giorni prima dell’udienza. Quanto ai motivi della mancata costituzione della società, evidenziati nel ricorso e ritenuto provato dal documento inviato, si evidenzia che la pec inviata dalla difesa del calciatore alla società in data 11 febbraio 2022 risulta ritualmente consegnata alla casella di posta elettronica certificata f.c.rieti@pec.it della Società nella stessa data alle ore 17.50.00, senza la indicazione di eventuali problematiche intervenute. Non essendosi costituita nel termine indicato, la società va dichiarata contumace e gli atti inviati dichiarati non utilizzabili ai fini della decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e, dunque, va accolto nei limiti che di seguito si specificherà.
Il calciatore ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 30.658,00 oltre ad € 6.5000,, ex art. 3 dell’accordo economico rappresentando di aver ricevuto la minore somma di € 8.000,00 e che egli era stato trasferito ad altra società in data 28.12.2021 con la conseguenza che era creditore della società F.C. Rieti s.r.l. della somma di € 8.576,47 così determinata: la somma di € 30.658,00+ 6.500,00: 334- pari ai giorni di durata dell’accordo economico- x 149 giorni- durata della prestazione sportiva ( 01.08.2021/28.12.2021).
La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all’art. 35 bis n. 4 Regolamento LND, oggi art. 28,comma 4 con la conseguenza che in mancanza di contestazioni od atti utilizzabili , si deve ritenere provata la pretesa del ricorrente in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND ed in ragione della durata dello stesso come specificata nel ricorso. Quanto alla determinazione della somma da versare il Collegio ritiene che lo stesso vada quantificato in ragione della durata in giorni della prestazione sportiva non condividendo l’assunto secondo cui il compenso complessivamente dovuto in virtù dell'accordo economico, nella fattispecie in esame, andrebbe dapprima suddiviso in dieci rate mensili di uguale importo per poi, successivamente, moltiplicare la mensilità risultante per i mesi di effettivo tesseramento ed aggiungendo, infine, i giorni residui relativi all'ultimo mese non ultimato in quanto gli emolumenti previsti dagli accordi economici stipulati tra le parti vengono determinati in misura forfettaria con riferimento all'intera stagione sportiva, dovendosi viceversa considerare le rate mensili – dieci – una mera modalità di erogazione degli stessi. Tra l'altro, laddove si condividesse tale prospettazione si perverrebbe teoricamente al riconoscimento in favore del calciatore di una mensilità aggiuntiva, tenuto conto che la durata del contratto sottoscritto è pari per l'appunto ad undici mesi effettivi. Quanto al pagamento della somma in favore del ricorrente, va ricordato che i calciatori dilettanti sono sottoposti ad un particolare regime fiscale: sui compensi percepiti sino alla soglia di 10.000 euro non è prevista alcuna forma di imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Per i redditi eccedenti e sino ai 20.658,28 euro è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% .
Tanto esposto, si ritiene che la somma dovuta al calciatore per tutto il periodo di durata della prestazione sportiva debba ammontare a € 16.576,25 lordi, comprensivi, cioè degli oneri fiscali previsti dalla legge. Dalla somma così indicata al lordo, va detratta la somma di € 8.000,00 già percepita al netto dal calciatore e sommati gli interessi ( la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).
La società F.C. Rieti s.r.l. ha inviato alla CAE un documento, apparentemente sottoscritto dal calciatore, con il quale lo stesso, in contraddizione con quanto esposto nel ricorso, ha rilasciato ampia liberatoria nei confronti della società dichiarando di rinunciare agli emolumenti dovuti sino a tutto dicembre 2021. In ragione della presenza di tale documento agli atti della procedura, sicuramente inutilizzabile ai fini della decisione in quanto la società non si è costituita nei termini del Regolamento LND, ma pur sempre stato oggetto di esame da parte del Collegio, si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex art. 28 n. 8 Regolamento LND, per quanto di competenza
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. MARCHEGGIANI Francesco della somma di € 16.576,25 lordi, comprensivi, cioè degli oneri fiscali previsti dalla legge, decurtata, comunque, della somma di € 8.000,00 già percepita al netto dal calciatore e sommata degli interessi ( la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
Dispone, per le motivazioni espresse innanzi, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex art. 28 n. 8 Regolamento LND per quanto di competenza.