LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 01.06.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Andrea SAGLIETTI/F.C.RIETI S.r.l.
RICORSO DELCALCIATORE Andrea SAGLIETTI/F.C.RIETI S.r.l.
La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,
- letto il ricorso del calciatore Saglietti Andrea regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14 febbraio 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2020/2021 era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.09.2020 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 9.000,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli corrispondeva la minor somma di € 5.600,00; c) era, pertanto, creditore della restante somma di € 1.400,00; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 1.400,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 n.4, e che la società, benchè ritualmente citata non si è costituita;
Ascoltato il difensore del calciatore, che si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento;
OSSERVA
Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.
Il calciatore ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 9.000,00 e ha evidenziato di aver ricevuto la minor somma di € 5.600,00. La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire obiezioni e/o scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché si deve ritenere le somme vantate dal ricorrente documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND. Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, si ritiene che la società F.C. Rieti s.r.l. debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 1.400,00 e degli interessi ( la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. SAGLIETTI Andrea della somma di Euro 1.400,00 ( millequattrocento//00), oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.