C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 02 del 09/07/2020 – Delibera – Reclamo società AZZANO GRASSOBBIO Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 16/02/2020 tra San Tomaso / Azzano Grassobbio C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 20/02/2020

Reclamo società AZZANO GRASSOBBIO Camp. Juniores Prov. Gir. E

Gara del 16/02/2020 tra San Tomaso / Azzano Grassobbio

C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 20/02/2020

 

La società AZZANO GRASSOBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato sino al 21.6.2020, l'allenatore Fabio CASTELLANI, lamentando che lo stesso non avrebbe mai pronunciato una espressione discriminatoria di carattere razziale.

La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva.

L'espressione utilizzata dall'allenatore appare quantomeno inopportuna e al di fuori del contesto e pertanto merita una lieve mitigazione della sanzione.

La Corte  di Appello Territoriale pertanto

RIDUCE

la squalifica dell'allenatore fino al 20 marzo 2020 e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it