C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 02 del 09/07/2020 – Delibera – Reclamo società SELVINO CALCIO Camp. 2°Categoria Gir.B Gara del 16/02/2020 tra Nuova Selvino 2000 / Nembrese Calcio C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 20/02/2020

Reclamo società SELVINO CALCIO Camp. 2°Categoria Gir.B

Gara del 16/02/2020 tra Nuova Selvino 2000 / Nembrese Calcio

C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 20/02/2020

La società SELVINO CALCIO 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato per 4 gare il calciatore Leonardo ARCURI e per tre gare il sig. CORTINOVIS Marco e GRIGIS Enrico, lamentando che l'accadimento dei fatti sarebbe diverso rispetto a quanto indicato nel referto arbitrale.

La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: dal rapporto dell'arbitro emerge chiaramente che i comportamenti tenuti dai giocatori sono stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo.

I Sig.ri CORTINOVIS e GRIGIS hanno reagito alla decisione dell'arbitro con parole offensive ed oltraggiose, rivolte al direttore di gara, mentre il sig. ARCURI Leonardo ha reagito ad un fallo in modo violento, colpendo al volto un giocatore avversario con due pugni.

La Corte di Appello Territoriale ritiene pertanto di confermare la decisione del Giudice Sportivo.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte di Appello Territoriale

                                                                 RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.

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