C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 23/07/2020 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 13 febbraio 2020 a carico di: TARQUINIO Riccardo, Presidente della AS VIGHIGNOLO, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS ed Artt. 19 e 21, comma 2 CGS, per aver consentito l’utilizzo del calciatore BESCAPE’ Andrea nella gara di Campionato di Promozione Girone A dell’8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare; AS VIGHIGNOLO, a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 6. comma 1, CGS alle condotte di cui sopra.
Deferimento del Procuratore Federale del 13 febbraio 2020 a carico di:
TARQUINIO Riccardo, Presidente della AS VIGHIGNOLO, per violazione dell'Art. 4, comma 1, del CGS ed Artt. 19 e 21, comma 2 CGS, per aver consentito l'utilizzo del calciatore BESCAPE' Andrea nella gara di Campionato di Promozione Girone A dell'8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare; AS VIGHIGNOLO, a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 6. comma 1, CGS alle condotte di cui sopra. ****** Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, letta la memoria difensiva depositata dai deferiti in data 05.07.2020, sentito il rappresentante della Procura Federale, - preso atto che alla riunione del 9.07.2020, compariva l'avv. Germani procuratore e difensore dei deferiti il quale riportandosi alla memoria del 05.07.2020 insisteva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari di estinzione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 110 C.G.S. e/o improcedibilità del procedimento stesso, ai sensi dell'art. 119 C.G.S., nonché delle conclusioni formulate nel merito in via principale - assoluzione dei deferiti da tutte le incolpazioni loro ascritte – ed in via subordinata (applicazione della sanzione nel minimo edittale e, in ogni caso, senza alcun punto di penalizzazione a carico della società). - preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di TARQUINIO Riccardo a 30 giorni di inibizione e della società, AS VIGHIGNOLO, ad Euro 300,00 di ammenda e ad un punto di penalizzazione da scontarsi in coppa.
OSSERVA
L'eccezione preliminare di estinzione del presente giudizio in quanto non sarebbe stato deciso entro i 90 giorni previsti dall'Art. 110 del CGS non può trovare accoglimento. Infatti, il disposto dell'Art. 110 del CGS testualmente prevede che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121”. Come noto l'azione disciplinare viene esercitata dalla Procura Federale con la notificazione dell'atto di deferimento (Art. 84 CGS). Nel caso di specie, l'atto di deferimento introduttivo del presente giudizio è stato emesso dalla Procura Federale in 13 febbraio 2020 ed è stato notificato in pari data a questo Tribunale. Tale circostanza viene altresì ammessa anche dai deferiti a pagina 1 della memoria del 5 luglio 2020 laddove si precisa che la memoria autorizzata viene depositata a seguito dell'atto di deferimento del 13.2.2020 e non al precedente procedimento iniziato con deferimento del 3.12.2019 e definito da questo Tribunale con decisione del 5.2.2020. A fronte della notificazione dell'atto di deferimento avvenuta in data 13.2.2020, l'udienza di discussione si è potuta tenere solamente in data 9.7.2020 in seguito al blocco delle attività determinato dal COVID19 a partire dal mese di marzo 2020 sino al mese di giugno 2020. Pertanto, il termine di 90 giorni, previsto dall'Art. 110 CGS, è pienamente rispettato. Anche la seconda eccezione non può trovare accoglimento, in quanto il disposto dell'Art. 119 CGS non prevede l'improcedibilità del giudizio nel caso in cui le indagini superino il termine di 60 giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante (Art. 119 comma IV CGS), bensì solamente la non possibilità di utilizzare gli atti di indagine effettuati dopo la scadenza del predetto termine (Art. 119 comma VI CGS). Nel caso di specie, gli atti di indagine sulla partecipazione del calciatore BESCAPE' Andrea alla gara del Campionato di Promozione Girone A dell'8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare sono stati acquisiti dalla Procura Federale in data 20.9.2019 allorquando è giunta dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale della Lombardia segnalazione su tale circostanza corredata dalla relativa documentazione (atti ufficiali di gara). Pertanto, i predetti atti di indagine possono essere utilizzati nel presente giudizio. Per quanto attiene al merito, si deve rilevare come dagli atti e dai documenti del presente giudizio è emerso chiaramente che il calciatore BESCAPE' Andrea nella gara del Campionato di Promozione Girone A dell'8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica di una giornata comminatagli dal Giudice Sportivo per recidiva in ammonizione al termine della precedente stagione sportiva in seguito alla gara di playoff Rhodense/Vighignolo del 22.5.2020. Tale circostanza non è stata nemmeno smentita e/o confutata dai deferiti che quindi l'hanno sostanzialmente ammessa. Per quanto attiene alle richieste della Procura Federale non può trovare accoglimento la richiesta di comminare alla società deferita un punto di penalizzazione nella coppa in quanto non pertinente, visto che il calciatore è stato impiegato in posizione irregolare in campionato. Alla luce della gravità del comportamento e delle violazioni di cui sopra, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,
condanna
- TARQUINIO Riccardo a 30 giorni di inibizione; - la società AS VIGHIGNOLO ad Euro 600,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
Share the post "C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 23/07/2020 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 13 febbraio 2020 a carico di: TARQUINIO Riccardo, Presidente della AS VIGHIGNOLO, per violazione dell’Art. 4, comma 1, del CGS ed Artt. 19 e 21, comma 2 CGS, per aver consentito l’utilizzo del calciatore BESCAPE’ Andrea nella gara di Campionato di Promozione Girone A dell’8.9.2019 tra MAGENTA/VIGHIGNOLO in posizione irregolare; AS VIGHIGNOLO, a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 6. comma 1, CGS alle condotte di cui sopra."