C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 04/01/2021 – Delibera – Reclamo ASD DEPORTIVO FORNACI CALCIO – Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 04.10.2020 tra ASD Deportivo Fornaci Calcio / Padernese C.U. n. 15 della Delegazione di Brescia datato 08.10.2020

 

Reclamo ASD DEPORTIVO FORNACI CALCIO - Camp. 3° Categoria  Gir. A

Gara del 04.10.2020 tra ASD Deportivo Fornaci Calcio / Padernese

C.U. n. 15 della Delegazione di Brescia datato 08.10.2020

La ASD DEPORTIVO FORNACI CALCIO ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando come il GS non avesse ottemperato al disposto di cui all'art. 67 comma 6 del CGS.

La Società reclamante ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata, rinviando all'organo di prima istanza per l'esame del merito ovvero per infliggere la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, osserva.

Letti gli atti disponibili, rileva come ai sensi dell'art. 67 CGS il Giudice Sportivo avrevbbe dovuto in ogni caso fissare la data in cui avrebbe assunto la pronuncia con contestuale comunicazione agli interessati individuati dal giudice stesso al fine di garantire il diritto di difesa in contraddittorio nelle modalità disciplinate dal successivo comma 7 art. 67 CGS.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIMETTE

al GS il procedimento, invitando quest'ultimo a voler fissare la data in cui assumerà la pronuncia e a comunicare il provvedimento di fissazione agli interessati da lui individuati. con avviso che questi soggetti possono far pervenire memorie e documenti sino a due giorni prima della pronuncia; anche al fine di valutare l'ammissibilità o meno del ricorso. In parziale accoglimento della domanda dispone l’accredito della relativa tassa.

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