C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/04/2021 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. Usd Calcio Suzzara – Giovanissimi Provinciali GARA del 12.10.2020 Tra A.S.D. FC Marmirolo / A.S.D. Usd Calcio Suzzara Comunicato della Delegazione di Mantova n. 18 del 30.10.2020

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. Usd Calcio Suzzara – Giovanissimi Provinciali

GARA del 12.10.2020 Tra A.S.D. FC Marmirolo / A.S.D. Usd Calcio Suzzara

Comunicato della Delegazione di Mantova n. 18 del 30.10.2020

La società A.S.D. Usd CALCIO SUZZARA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato la sanzione della perdita della gara A.S.D. FC Marmirolo / A.S.D. Usd Calcio Suzzara del 12.10.2020, campionato Giovanissimi girone A, per 0 – 3, lamentando che il provvedimento del Giudice Sportivo è illegittimo in quanto il calciatore Stigliano Augusto è stato tesserato in data 30.09.2020, anche se sul modulo non era stata inserita la data di sottoscrizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuta la regolarità di presentazione del reclamo, osserva.

Come risulta dagli atti estratti dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., la data di tesseramento del calciatore STIGLIANO Augusto è quella del 14.10.2020 e non quella indicata in reclamo del 30.09.2020.

Di conseguenza deve ritenersi corretta la decisione del Giudice Sportivo che merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto,

RESPINGE

il reclamo e conferma la sanzione comminata.

Dispone l’addebito della tassa.

 

 

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