C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 15/09/2020 – Delibera – Gara del 13/ 9/2020 FOOTBALL CLUB CERNUSCO – CITTA DI MONZA

 

Gara del 13/ 9/2020 FOOTBALL CLUB CERNUSCO - CITTA DI MONZA

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021", come pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 12 del 10-9-2020 Punto 3.2.2. pag. 315 che riprende integralmente il CU Nº 90 del 4-9-2020 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 84/A del 4-9-2020 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

La società Città di Monza con mail certificata in data 14-9-2020 ore 22,11, ha inviato documento denominato "ricorso", Si dà atto che il ricorso è improcedibile perché non è stato trasmesso e qui pervenuto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla "Abbreviazione dei termini" di cui ai su indicati Comunicati Ufficiali.

Tuttavia dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Football club Cernusco ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1Cernuschi Federico nato il 20-9-97; nº 2 Papa Gabriele nato il 10-11-2000; nº 10 Di Virgilio Francesco nato il 8-2-2000 ed il Nº 11 Bizzarri Mirko nato il 29-11-1999.

Al 14º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Bizzarri Mirko nato il 29-11-1999 col nº 20 Sagaria Luca nato il 2-9-1988; al 25º del2º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 Papa Gabriele nato il 10-11-2000 col nº 13 Scigliano Fabio nato il 26-6-1987; (da questo momento non aveva più sul terreno di gioco tre calciatori "giovani" rimanendo quindi con solo due calciatori "giovani" ); solamente al 36º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Biraghi Alberto (1993) col nº 16 Trama Nicolò nato il 2 -4-2000.

Quindi dal 25º del 1º tempo e fino al 36º del secondo tempo la società Football club Cernusco ha violato la vigente normativa.

Infatti il C.U. n. 9 del 20.08.2020 al punto 3.1.1 A/11. lettera b) pag. 221 dispone che per le gare di Coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati di competenza ecc. come sotto riportato.

Infatti richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2020), con C.U. nº 10 crl del 27 -8-20 Punto 3.1.1. A/4 lett b) pag. 257 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato per la stagione sportiva 2020-21, che le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1997 e - 2 calciatore nato dal 01.01.1998.

…Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

" Visti gli articoli 139, 10, 49, 53 e 67 del CGS.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Football club Cernusco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.

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