C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 24/09/2020 – Delibera – gara del 20/ 9/2020 CONCOREZZESE – COLOGNO

gara del 20/ 9/2020 CONCOREZZESE - COLOGNO

Dagli atti di gara risulta che al 26º del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Pascale Denis nato il 16/01/2001 della società Cologno.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato attivamente alla gara col nº 15 a far tempo dal 8º del 2º tempo in sostituzione del calciatore nº7; tuttavia alla data della gara non risulta regolarmente tesserato per la società in questione.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visti gli articoli 4, 10, 65 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

di comminare alla Società Cologno la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati.

di inibire per fino al 21-10-2020 il dirigente responsabile della società Cologno Signor Pollini Francesco.

si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it