C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 08/10/2020 – Delibera – gara del 27/ 9/2020 CALCISTICA VALTENESI – VS LUME

gara del 27/ 9/2020 CALCISTICA VALTENESI - VS LUME

Dato atto che la società V S Lume con nota a mezzo pec in data 28-9-2020 ore 13,19 ha preannunciato ricorso; che ha depositato il ricorso in ordine alla gara del campionato di 1^ categoria girone G del 27-9-2020 tra: Calcistica Valtenesi e VS Lume.

Col ricorso la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché ha fatto partecipare il calciatore Apollonio Nicolò nato il 23-3-1999, in posizione irregolare in quanto squalificato (espulso nella gara del 16-2-2020 di 2^ categoria Calcistica Valtenesi - Real Borgosatollo come da CU della Delegazione di Brescia nº 30 del 20-2-2020 pag 13/30).

Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Calcistica Valtenesi ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 10 partecipando attivamente alla gara.

Pertanto il calciatore in questione non avendo scontato la squalifica non aveva titolo a partecipare alla gara.

La società Calcistica Valtenesi non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

a) di comminare alla società Calcistica Valtenesi la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

b) di comminare alla società Calcistica Valtenesi l'ammenda di Euro 200,00 sia per aver consentito l'accesso al terreno di giuoco a calciatore in posizione irregolare sia perchè la distinta di giuoco non è stata firmata dal Capitano ed i nominativi dei dirigenti e del tecnico sono riportati con il solo cognome essendo quindi privi del rispettivo nome proprio di persona;

c) di squalificare il calciatore Apollonio Nicolò della società Calcistica Valtenesi per, una gara ulteriore.

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 4/11/2020 il dirigente accompagnatore sig. Orlandini Angelo della società Calcistica Valtenesi.

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

 

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