C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 02 del 09/07/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 febbraio 2020 a carico di TAVAZZANI Giacomo, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all’art.4 co. 1 ed all’art.19 del CGS in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, NOIF per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 sottoscrivendo la distinta di gara nella quale risultava impiegato il calciatore CAPIFERRI Simone in posizione irregolare in quanto squalificato; CAPIFERRI Simone, all’epoca dei fatti calciatore della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all’art.4 co. 1 ed all’art.19 del CGS per aver preso parte alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in posizione irregolare; CITTERA Daniele, all’epoca dei fatti Presidente della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all’art.4 co. 1 ed all’art.19 del CGS per aver consentito/ non impedito al calciatore CAPIFERRI Simone di prendere parte alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in posizione irregolare; ASD AMOR SPORTIVA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 6 CGS co. 2 e 23 co. 5 C.G.S. in relazione al comportamento contestato ai propri tesserati.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 3 febbraio 2020 a carico di

TAVAZZANI Giacomo, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, NOIF per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 sottoscrivendo la distinta di gara nella quale risultava impiegato il calciatore CAPIFERRI Simone in posizione irregolare in quanto squalificato;

CAPIFERRI Simone, all'epoca dei fatti calciatore della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS per aver preso parte alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in posizione irregolare;

CITTERA Daniele, all'epoca dei fatti Presidente della ASD AMOR SPORTIVA per la violazione di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS per aver consentito/ non impedito al calciatore CAPIFERRI Simone di prendere parte alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in posizione irregolare;

ASD AMOR SPORTIVA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'Art. 6 CGS co. 2 e 23 co. 5 C.G.S. in relazione al comportamento contestato ai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

preso atto che all'udienza fissata per il giorno 2 luglio 2020, non sono comparsi i deferiti i quali hanno inviato memoria difensiva affermando che il calciatore CAPIFERRI Simone è stato impiegato in posizione irregolare per un mero disguido;

rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a CITTERA Daniele 30 giorni di inibizione, a CAPIFERRI Simone due giornate di squalifica, a TAVAZZANI Giacomo 40 giorni di inibizione ed alla ASD AMOR SPORTIVA Euro 600,00 di ammenda;

Osserva

dagli atti risultano provati i fatti e le circostanze di cui all'atto di deferimento, peraltro ammessi dalla società ASD AMOR SPORTIVA circa l'impiego in posizione irregolare del calciatore CAPIFERRI Simone alla gara di campionato di serie D calcio a 5 AMOR SPORTIVA/ATLETICO ARLUNO del 25.9.2019 stagione sportiva 2019/2020 in violazione del disposto di cui all'art.4 co. 1 ed all'art.19 del CGS.

La gravità del comportamento giustifica l'applicazione delle sanzioni nei termini sotto riportati.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

CITTERA Daniele a 30 giorni di inibizione, CAPIFERRI Simone ad una giornata di squalifica, TAVAZZANI Giacomo a 30 giorni di inibizione e la ASD AMOR SPORTIVA Euro 350,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

 

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