C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 16/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 26.02.2020 nei confronti di LEKA FLORENCE, per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 32 del CGS, 40 comma 1 delle NOIF per aver dichiarato all’atto del tesseramento per la SSD Citta di Vigevano S.r.l. di non essere stato tesserato per nessuna Federazione estera. SSD Città di Vigevano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 CGS in relazione al comportamento contestato al deferito.

Deferimento della Procura Federale datato 26.02.2020 nei confronti di

LEKA FLORENCE, per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS in relazione all'art. 32 del CGS, 40 comma 1 delle NOIF per aver dichiarato all'atto del tesseramento per la SSD Citta di Vigevano S.r.l. di non essere stato tesserato per nessuna Federazione estera.

SSD Città di Vigevano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 CGS in relazione al comportamento contestato al deferito.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito,

preso atto che all'udienza fissata per il giorno 14/07/2020 è comparsa la Società deferita e che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni:

al calciatore LEKA FLORENCE 4 giornate di squalifica da scontarsi in caso di nuovo tesseramento per la FIGC; SSD Città di Vigevano €. 500,00 di ammenda

 

OSSERVA

 

dagli atti risulta provato che il calciatore LEKA FLORENCE all'atto di chiedere il tesseramento per la Società Città di Vigevano ha rilasciato una dichiarazione che contrariamente al vero attestava di non essere stato tesserato per una Federazione estera. Pertanto deve ritenersi responsabile delle violazioni a lui ascritte.

Si deve invece rilevare come la Società deferita non può essere ritenuta responsabile di siffatta dichiarazione nemmeno per responsabilità oggettiva.

Infatti la falsa dichiarazione è avvenuta in un momento antecedente al tesseramento del calciatore e nell'assoluta impossibilità da parte della Società di poter effettuare qualsivoglia verifica.

Pertanto la Società deferita non poteva far altro che prendere atto di quanto contenuto nella predetta dichiarazione.

Ne consegue che la SSD Città di Vigevano deve essere mandata assolta per non aver commesso il fatto.

 

 

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Territoriale

 

ASSOLVE

 

La SSD Città di Vigevano dai fatti ascritti e condanna il Calciatore LEKA FLORENCE a due giornate di squalifica da scontarsi in caso di nuovo tesseramento per la FIGC

Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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