C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 30/07/2020 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 26 febbraio 2020 a carico di: PAOLO MARTINI, all’epoca dei fatti Presidente della CSD FERRERA ERBOGNONE, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SKENDERAJ ENEO, con i regolari accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e per aver consentito l’utilizzo del predetto calciatore in tre incontri del campionato Juniores under 19 Girone A; SKENDERAJ ENEO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver preso parte a tre incontri del campionato Juniores under 19 Girone A, senza avere regolare tesseramento e certificazione attestante l’idoneità sportiva; REBOLINI Luigi, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della CSD FERRERA ERBOGNONE, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver sottoscritto la distinta di una gara, come dirigente accompagnatore, alla quale ha preso parte il calciatore SKENDERAJ ENEO; YURI UCCELLI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della CSD FERRERA ERBOGNONE, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver sottoscritto la distinta di una gara, come dirigente accompagnatore, alla quale ha preso parte il calciatore SKENDERAJ ENEO; CSD FERRERA ERBOGNONE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 6 commi 1 e 2 del CGS in relazione ai comportamenti tenuti dai propri tesserati nei termini sopra descritti.

Deferimento del Procuratore Federale del 26 febbraio 2020 a carico di:

PAOLO MARTINI, all'epoca dei fatti Presidente della CSD FERRERA ERBOGNONE,   per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SKENDERAJ ENEO, con i regolari accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva e per aver consentito l'utilizzo del predetto calciatore in tre incontri del campionato Juniores under 19 Girone A;

SKENDERAJ ENEO, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver preso parte a tre incontri del campionato Juniores under 19 Girone A, senza avere regolare tesseramento e certificazione attestante l'idoneità sportiva;

REBOLINI Luigi, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della CSD FERRERA ERBOGNONE, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver sottoscritto la distinta di una gara, come dirigente accompagnatore, alla quale ha preso parte il calciatore SKENDERAJ ENEO;

YURI UCCELLI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della CSD FERRERA ERBOGNONE, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 10 comma 2 del CGS, nonché degli Artt. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF, per aver sottoscritto la distinta di una gara, come dirigente accompagnatore, alla quale ha preso parte il calciatore SKENDERAJ ENEO;

CSD FERRERA ERBOGNONE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'Art. 6 commi 1 e 2 del CGS in relazione ai comportamenti tenuti dai propri tesserati nei termini sopra descritti.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento, esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

preso atto che la società CSD FERRARA ERBOGNONE ha depositato memoria difensiva nella quale ha eccepito l'irregolarità dell'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale in quanto sarebbe stato inviato all'indirizzo di un socio, Alex Antonio Fornasiero, cessato dalla carica in data 9.10.2019, senza però attestare e comprovare la comunicazione di tale cessazione alla FIGC;

preso atto che alla riunione del 23.07.2020, il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni:

a PAOLO MARTINI, mesi quattro di inibizione;

a SKENDERAJ ENEO, quattro giornate di squalifica;

a REBOLINI Luigi, 40 giorni di inibizione;

a YURI UCCELLI, 40 giorni di inibizione;

CSD FERRERA ERBOGNONE, quattro punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato provinciale Juniores under 19 ed Euro 400,00 di ammenda.

OSSERVA

L'eccezione preliminare non può essere accolta in quanto la società deferita non ha comprovato la data in cui ha comunicato alla FIGC l'avvenuta cessazione del socio Alex Fornasiero con relativa richiesta di cancellazione dello stesso dai dirigenti in forza presso la società.

In realtà dall'esame dell'anagrafica della società presso la FIGC LND Lombardia risulta che lo stesso era in forza quale dirigente della CSD FERRERA ERBOGNONE per tutta la stagione sportiva 2019/2020.

Dagli atti e documenti depositati dalla Procura Federale risultano ampiamente provate le seguenti circostanze:

1) SKENDERAJ ENEO, ha preso parte a tre incontri del campionato Juniores under 19 Girone A, senza avere regolare tesseramento e certificazione attestante l'idoneità sportiva e precisamente alla gara del 21.9.2019 VIRTUS LOMELLINA/ FERRERA ERBOGNONE, alla gara del 28.9.2019 FERRERA ERBOGNONE/ROBBIO ed alla gara del 12.10.2019 FERRERA ERBOGNONE/ALBUZZANO;

2) REBOLINI Luigi e YURI UCCELLI, in qualità di dirigenti accompagnatori, hanno sottoscritto rispettivamente la distinta della gara VIRTUS LOMELLINA/ FERRERA ERBOGNONE del 21.9.2019 e la distinta della gara FERRERA ERBOGNONE/ROBBIO del 28.9.2019.

Ne consegue la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento con l'applicazione delle sanzioni qui di seguito determinate.

PQM

condanna PAOLO MARTINI a mesi due di inibizione, SKENDERAJ ENEO a due giornate di squalifica, REBOLINI Luigi a 30 giorni di inibizione, YURI UCCELLI a 30 giorni di inibizione e la società, CSD FERRERA ERBOGNONE a due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato provinciale Juniores under 19 e ad Euro 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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