C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 10/09/2020 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 3 giugno 2020 a carico di: BAKU Aderis, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 4 del CGS e dell’Art. 40 NOIF, per aver dichiarato contrariamente al vero di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera all’atto del tesseramento per la ACCADEMIA RUDIANESE, ASD ACCADEMIA RUDIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al calciatore BAKU ADERIS.

Deferimento del Procuratore Federale del 3 giugno 2020 a carico di:

BAKU Aderis, calciatore, per rispondere della violazione dell'art. 4 del CGS e dell'Art. 40 NOIF, per aver dichiarato contrariamente al vero di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera all'atto del tesseramento per la ACCADEMIA RUDIANESE,

ASD ACCADEMIA RUDIANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al calciatore BAKU ADERIS.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale,

preso atto che alla riunione del 3.09.2020, compariva il Rappresentante della Procura;

rilevato che nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolare convocazione;

preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nel deferimento:

a BAKU ADERIS, 4 giornate di squalifica,

alla società ASD ACCADEMIA RUDIANESE, 500,00 Euro di ammenda.

OSSERVA

Dagli atti risulta provata la responsabilità del deferito BAKU ADERIS in ordine ai fatti ed alle violazioni dell'atto di deferimento, in quanto all'atto di tesserarsi per la società ASD ACCADEMIA RUDIANESE ha rilasciato alla stessa una dichiarazione con la quale attestava di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, quando in realtà era stato tesserato per una società della Federazione Calcio Albanese.

Per quanto concerne la società deferita, ASD ACCADEMIA RUDIANESE, per responsabilità oggettiva si deve rilevare come la falsa dichiarazione rilasciata dal calciatore sia avvenuta in un momento antecedente il tesseramento dello stesso e nell'assoluta impossibilità da parte della società stessa di poter effettuare qualsivoglia controllo/verifica in merito alla genuinità di tale dichiarazione.

Si deve quindi mandare assolta la società, mentre deve essere condannato il calciatore.

PQM

condanna, BAKU ADERIS, a due giornate di squalifica.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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