C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 17/09/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 5 giugno 2020 a carico di CAMPISANO Pamela, all’epoca dei fatti Presidente della ASD REAL MEDA, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, nonché delle norme del CU n. 1 del CGS per la stazione sportiva 2019/2020 e di quelle contenute nel Regolamento del Torneo Meda Cup. 2019 riservato alla categoria Esordienti Femminili di squadre affiliate al CR Lombardia, consentito e comunque non impedito che alla manifestazione sportiva summenzionata prendesse parte indebitamente anche una squadra calcio femminile allestita dalla società Parma Calcio 1913 e che le gare del torneo venissero disputate in mancanza di specifica deroga su di un campo sportiva diverso da quello previsto dal Regolamento del Torneo de quo come approvato dal SGS e dal CR Lo0mbardia; CSR D AZALEE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art 6 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti dei propri tesserati; ASD REAL MEDA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art 6 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti dei propri tesserati.

 

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 5 giugno 2020 a carico di

CAMPISANO Pamela, all’epoca dei fatti Presidente della ASD REAL MEDA, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, nonché delle norme del CU n. 1 del CGS per la stazione sportiva 2019/2020 e di quelle contenute nel Regolamento del Torneo Meda Cup. 2019 riservato alla categoria Esordienti Femminili di squadre affiliate al CR Lombardia, consentito e comunque non impedito che alla manifestazione sportiva summenzionata prendesse parte indebitamente anche una squadra calcio femminile allestita dalla società Parma Calcio 1913 e che le gare del torneo venissero disputate in mancanza di specifica deroga su di un campo sportiva diverso da quello previsto dal Regolamento del Torneo de quo come approvato dal SGS e dal CR Lo0mbardia;

CSR D AZALEE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art 6 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti dei propri tesserati;

ASD REAL MEDA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art 6 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti dei propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che la società deferita, CSR D AZALEE è comparsa all’udienza fissata per il giorno 10 settembre 2020, ed ha concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell’Art.127 CGS la sanzione dell'ammenda di Euro 350,00 e che nessuno è comparso per i deferiti CAMPISANO Pamela e ASD Real Meda nonostante regolare convocazione;

rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare alla sig.ra CAPISANO Pamela mesi 4 di inibizione ed alla ASD Real Meda Euro 600,00 di ammenda.

 

OSSERVA

Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.

Il Tribunale Federale adito, preso atto delle richieste di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 127 CGS, avanzata dai deferiti comparsi, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti

applica

alla società CSR D AZALEE Euro 350,00 di ammenda e

COMMINA

a CAPISANO Pamela mesi 2 di inibizione ed alla ASD Real Meda Euro 400,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

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