C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 17/09/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13 Luglio 2020 a carico di DONATI DANILO all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. CALCIO ROMANESE per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale Federale al pagamento della somma di €. 2.005,00 che il Collegio Arbitrale ha posto a carico della A.s.d. Calcio Romanese quale residuo previsto dall’accordo economico da questa stipulato con l’allenatore Parati Pietro Alessandro per la stagione sportiva 2018/2019 A.S.D. CALCIO ROMANESE per violazione a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art 6 commi 1 del CGS per i comportamenti dei suddetti tesserati

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13 Luglio 2020 a carico di

DONATI DANILO all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. CALCIO ROMANESE per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale Federale al pagamento della somma di €. 2.005,00 che il Collegio Arbitrale ha posto a carico della A.s.d. Calcio Romanese quale residuo previsto dall’accordo economico da questa stipulato con l’allenatore Parati Pietro Alessandro per la stagione sportiva 2018/2019

 A.S.D. CALCIO ROMANESE per violazione a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art 6 commi 1 del CGS per i comportamenti dei suddetti tesserati

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che nessuno è comparso per i deferiti e che il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

per DONATI DANILO 06 mesi di di inibizione

per ASD CALCIO ROMANESE euro 500 di ammenda oltre ad un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021.

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OSSERVA

Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste formalizzate dal Rappresentante della Procura Federale, ritenuto che le stesse secondo i parametri applicati in analoghe fattispecie appaiono eccessivamente afflittivi

COMMINA

a:

DONATI DANILO tre mesi di inibizione

A.S.D. Calcio Romanese euro 300 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

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