C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 22/09/2020 – Delibera – DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE n. 260 del 20.12.2020, n. 542 del 3.2.2020 e 844 del 22.6.2020 a carico di CAVALIERE Oreste all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. OLTREPO’ VOGHERESE per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale Federale al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore calciatore Ivan Greco, nonchè al pagamento della somma di Euro 8.005,00 in favore dell’allenatore, Fulvio Fiorin ed al pagamento della somma di Euro 2.400,00 in favore del calciatore Edoardo Cizza; A.S.D. OLTREPO’ VOGHERESE per violazione a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art 6 commi 1 del CGS per i comportamenti dei suddetti tesserati

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE n. 260 del 20.12.2020, n. 542 del 3.2.2020 e 844 del 22.6.2020 a carico di

CAVALIERE Oreste all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. OLTREPO’ VOGHERESE per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF, per non aver provveduto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale Federale al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore calciatore Ivan Greco, nonchè al pagamento della somma di Euro 8.005,00 in favore dell’allenatore, Fulvio Fiorin ed al pagamento della somma di Euro 2.400,00 in favore del calciatore Edoardo Cizza;

A.S.D. OLTREPO’ VOGHERESE per violazione a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art 6 commi 1 del CGS per i comportamenti dei suddetti tesserati

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che delle memorie depositate dai deferiti;

rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

per CAVALIERE Oreste 18 mesi di inibizione

A.S.D. OLTREPO’ VOGHERESE euro 1.800,00 di ammenda.

OSSERVA

Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste formalizzate dal Rappresentante della Procura Federale, ritenuto che le stesse secondo i parametri applicati in analoghe fattispecie appaiono eccessivamente afflittivi, stante l’applicabilità al caso di specie del principio della continuazione.

 

COMMINA

a CAVALIERE Oreste 4 mesi di inibizione

alla società, A.S.D. OLTREPO’ VOGHERESE euro 650,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.

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