C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/04/2021 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 4 dicembre 2020 a carico di: MORELLA Mario, Direttore Generale della FCD Cologno per la violazione degli art. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere, esercitando l’incarico di direttore generale della società F.C.D. Cologno pur non essendo stata ratificata la sua designazione dall’1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, negato lo svincolo e chiesto indebitamente somme di denaro per concedere il prestito del calciatore Francesco Bonini alla società ASD Footbal Club Cernusco, malgrado non vi fosse stata un’informazione esaustiva al calciatore Francesco Bonini circa il fatto che si trattava di un tesseramento con vincolo pluriennale”; PATERA Giancarlo, Presidente della F.C.D. Cologno, per la violazione degli art 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all’art. 91 delle NOIF, “per avere consentito e comunque non impedito l’apposizione, nel modulo di tesseramento n. DL6535356, con vincolo pluriennale per la F.C.D. Cologno nella stagione sportiva 2017/18 del calciatore Francesco Bonini, della firma apocrifa di Bruno Bonini, padre e tutore del predetto calciatore, nella parte dell’esercente la potestà genitoriale nonchè sulla dichiarazione del decesso della madre del predetto calciatore”; nonché per la violazione degli art. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all’art. 106 delle NOIF, “per avere consentito e comunque non impedito che il Dirigente sig. Mario Morella, che esercitava l’incarico di direttore generale della società F.C.D. Cologno pur non essendo stata ratificata la sua designazione dall’1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, negasse lo svincolo e chiedesse indebitamente somme di denaro per concedere il prestito di Francesco Bonini alla società ASD Footbal Club Cernusco, malgrado non vi fosse stata un’informazione esaustiva al calciatore Francesco Bonini circa il fatto che si trattava di un tesseramento con vincolo pluriennale”; F.C.D. COLOGNO, a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2 CGS alle condotte di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE del 4 dicembre 2020 a carico di:

MORELLA Mario, Direttore Generale della FCD Cologno per la violazione degli art. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all'art. 106 delle NOIF, “per avere, esercitando l'incarico di direttore generale della società F.C.D. Cologno pur non essendo stata ratificata la sua designazione dall'1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, negato lo svincolo e chiesto indebitamente somme di denaro per concedere il prestito del calciatore Francesco Bonini alla società ASD Footbal Club Cernusco, malgrado non vi fosse stata un'informazione esaustiva al calciatore Francesco Bonini circa il fatto che si trattava di un tesseramento con vincolo pluriennale”;

PATERA Giancarlo, Presidente della F.C.D. Cologno, per la violazione degli art 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all'art. 91 delle NOIF, “per avere consentito e comunque non impedito l'apposizione, nel modulo di tesseramento n. DL6535356, con vincolo pluriennale per la F.C.D. Cologno nella stagione sportiva 2017/18 del calciatore Francesco Bonini, della firma apocrifa di Bruno Bonini, padre e tutore del predetto calciatore, nella parte dell'esercente la potestà genitoriale nonchè sulla dichiarazione del decesso della madre del predetto calciatore”; nonché per la violazione degli art. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all'art. 106 delle NOIF, “per avere consentito e comunque non impedito che il Dirigente sig. Mario Morella, che esercitava l'incarico di direttore generale della società F.C.D. Cologno pur non essendo stata ratificata la sua designazione dall'1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, negasse lo svincolo e chiedesse indebitamente somme di denaro per concedere il prestito di Francesco Bonini alla società ASD Footbal Club Cernusco, malgrado non vi fosse stata un'informazione esaustiva al calciatore Francesco Bonini circa il fatto che si trattava di un tesseramento con vincolo pluriennale”;

F.C.D. COLOGNO, a titolo di responsabilità diretta e e/o oggettiva, ex Art. 6. commi 1 e 2 CGS alle condotte di cui sopra.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contradditorio con i deferiti, alla riunione del 22.4.2021;

- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna di MORELLA Mario a 9 mesi di inibizione e di PATERA Giancarlo a 6 mesi di inibizione e della società, FCD COLOGNO, ad Euro 1.000,00 di ammenda.

OSSERVA

Dagli atti e dai documenti del presente giudizio risulta provato che sul modulo di tesseramento n. DL6535356, con vincolo pluriennale - stagione sportiva 2017/18 - del calciatore Francesco Bonini, depositato dalla F.C.D. Cologno presso l'Ufficio Tesseramenti della FIGC, e sulla dichiarazione del decesso della madre del predetto calciatore è stata posta la firma apocrifa di Bruno Bonini, padre e tutore del predetto calciatore, nella parte dell'esercente la potestà genitoriale.

Risulta altresì provato che il sig. Morella all'atto della richiesta di svincolo del calciatore Bonini tesserato nei termini sopra descritti abbia fatto valere il vincolo, senza dare una compiuta ed esaustiva informativa al calciatore sul punto.

Tale comportamento si pone in contrasto con il disposto degli artt. 4 e 32 del C.G.S., anche in relazione all'art. 106 delle NOIF.

Non sussiste invece piena prova in merito al fatto che sia stato richiesto denaro al calciatore per svincolarsi alla luce delle contraddittorie dichiarazioni rilasciate dal calciatore Francesco Bonini e da suo padre che peraltro non possono essere considerati testimoni attendibili sul punto, visto che il calciatore ed il di lui padre non volevano soggiacere al vincolo pluriennale di cui all'atto del tesseramento.

Deve invece ritenersi maggiormente plausibile quanto dichiarato dal sig. Giuseppe Pinarel Direttore Sportivo della società ASD CERNUSCO secondo cui il Morella avrebbe richiesto alla ASD CERNUSCO Euro 500,00 per concederle in prestito non solo il calciatore Francesco Bonini, ma anche il calciatore Leonardo Colombo.

La questione relativa all'esercizio della carica di direttore generale della società F.C.D. Cologno da parte del sig. Morella, senza inserimento nell'organigramma societario e/o ratifica della sua designazione dall'1.12.2019 sino al termine della stagione sportiva 2019/20, è stata oggetto di altro precedente procedimento definito in data 22.4.2021 avanti questo Tribunale, ai sensi dell'Art. 127 C.G.S. e pertanto con riferimento a tale contestazione si deve disporre il non luogo a procedere.

La società FCD Cologno è chiamata a rispondere ex Art. 6. commi 1 e 2 CGS in relazione alle condotte di cui sopra.

Alla luce della gravità del comportamento e delle violazioni di cui sopra, si ritiene equo modulare le sanzioni nei termini qui di seguito indicati.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

MORELLA Mario a mesi 1 e giorni 15 di inibizione;

PATERA Giancarlo a mesi 1 di inibizione;

la società, FCD COLOGNO, ad Euro 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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