C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 20/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 7 luglio 2020 a carico di: GOGLIO Alberto, Presidente della società U.S.D. ATLETICO QMC per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società U.S.D. ATLETICO QMC senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società A.S.D. SENNA GLORIA DUBBINI Ugo Presidente della società A.S.D. SENNA GLORIA per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società A.S.D. SENNA GLORIA senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società U.S.D. ATLETICO QMC. U.S.D. ATLETICO QMC per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente GOGLIO Alberto ed al tecnico ROVEDA Luigi A.S.D. SENNA GLORIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DUBBINI Ugo ed al tecnico ROVEDA Luigi

 

Deferimento del Procuratore Federale del 7 luglio 2020 a carico di:

 

GOGLIO Alberto, Presidente della società U.S.D. ATLETICO QMC per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società U.S.D. ATLETICO QMC senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società A.S.D. SENNA GLORIA

DUBBINI Ugo Presidente della società A.S.D. SENNA GLORIA per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico ROVEDA Luigi di svolgere nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore per la società A.S.D. SENNA GLORIA senza che lo stesso fosse ancora regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società e per aver consentito e comunque non impedito allo stesso ROVEDA Luigi di svolgere sempre nella medesima stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore e/o comunque attività per altra società U.S.D. ATLETICO QMC.

U.S.D. ATLETICO QMC per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente GOGLIO Alberto ed al tecnico ROVEDA Luigi

A.S.D. SENNA GLORIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 CGS in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DUBBINI Ugo ed al tecnico ROVEDA Luigi

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All’udienza del 30 luglio 2020, compariva per la Procura Federale avv. Rossano e i deferiti, sigg.ri Goglio Alberto e Dubbini, anche in rappresentanza delle rispettive società.

Il Rappresentante della Procura rilevava che, da una verifica effettuata, il procedimento pendente avanti la Commissione Tecnica non fosse ancora concluso ed il Tribunale, rilevato che il predetto procedimento fosse pregiudiziale rispetto alla decisione del presente Deferimento, rinviava il procedimento al 3 dicembre 2020; rinviato poi d’ufficio, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, al 13 maggio 2021.

All’udienza del 13 maggio 2021, compariva per la Procura Federale l’avv. Fabio Esposito ed il sig. GOGLIO Alberto, anche per la società U.S.D. ATLETICO QMC.

Nessuno compariva per il sig. DUBBINI Ugo e per la società A.S.D. SENNA GLORIA.

Il Rappresentante della Procura Federale produceva copia del provvedimento emesso dalla Commissione Tecnica, che comminava al sig. ROVIDA Luigi, mesi 4 di squalifica e pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:

GOGLIO ALBERTO, mesi 4 di inibizione

DUBBINI UGO mesi 4 di inibizione

U.S.D. ATLETICO QMC euro 600,00 di ammenda

A.S.D. SENNA GLORIA euro 600,00 di ammenda.

Il sig. GOGLIO Alberto chiedeva di essere assolto ovvero, in subordine di comminare la sanzione minima applicabile.

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Il Tribunale rileva che risulta dimostrata la responsabilità oggettiva del sig. GOGLIO Alberto e del sig. DUBBINI Ugo, per gli accadimenti di cui si è reso responsabile il sig. ROVIDA Luigi, il quale ha svolto nella stessa Stagione Sportiva 2019/2020 attività doppia di allenatore, senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico, per due società A.S.D. SENNA GLORIA e U.S.D. ATLETICO QMC.

Tale responsabilità sorge infatti in capo ai Presidenti nonché legali rappresentanti delle società sportive, senza colpevolezza ovvero imputata per il fatto altrui, commesso dal proprio tesserato.

Per ogni illecito disciplinare di un singolo tesserato ne risponde sempre anche la società; la differenza sta nel fatto di chi compie l'illecito disciplinare.

Infatti, non emerge nel caso in esame, la responsabilità diretta delle società deferite, non rinvenendo la responsabilità dell’illecito ovvero della violazione ascritta, in capo al presidente delle rispettive società, essendo il fatto commesso imputabile unicamente al sig. ROVIDA Luigi, allenatore.

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Per tutti quanto indicato, il Tribunale

COMMINA

Al sig. GOGLIO ALBERTO, mesi 1 di inibizione

Al sig. DUBBINI UGO mesi 1 di inibizione

U.S.D. ATLETICO QMC euro 100,00 di ammenda

A.S.D. SENNA GLORIA euro 100,00 di ammenda.

 

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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