C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/05/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 25 ottobre 2020 a carico di: CORONA Manuel, all’epoca dei fatti calciatore del Città di San Giuliano 1968, per la violazione dell’articolo 4, comma I, del C.G.S. e dell’art. 38 del C.G.S. in quanto “indicato in colui che scavalca la rete di recinzione che separa gli spalti dal campo da gioco, come da foto”; ASD Città di San Giuliano 1968, per la violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara all’interno del proprio impianto sportivo ex art. 62, comma 2, delle NOlF e degli artt. 25, comma 6, e 26, comma I, del C.G.S., nonché a titolo di responsabilità diretta che oggettiva ex art. 6, comma 1 e 2, del CGS per i comportamenti posti in essere dal tesserato Manuel Corona.
Deferimento del Procuratore Federale del 25 ottobre 2020 a carico di:
CORONA Manuel, all'epoca dei fatti calciatore del Città di San Giuliano 1968, per la violazione dell'articolo 4, comma I, del C.G.S. e dell'art. 38 del C.G.S. in quanto “indicato in colui che scavalca la rete di recinzione che separa gli spalti dal campo da gioco, come da foto”;
ASD Città di San Giuliano 1968, per la violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara all'interno del proprio impianto sportivo ex art. 62, comma 2, delle NOlF e degli artt. 25, comma 6, e 26, comma I, del C.G.S., nonché a titolo di responsabilità diretta che oggettiva ex art. 6, comma 1 e 2, del CGS per i comportamenti posti in essere dal tesserato Manuel Corona.
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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, lette le memorie depositate, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contradditorio con il procuratore e difensore della deferita ASD CITTA’ DI SAN GIULIANO 1968 alla riunione del 13 maggio 2021;
- preso atto che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni:
a CORONA Manuel 8 gare di squalifica;
alla società ASD Città di San Giuliano 1968 Euro 1.500,00 di ammenda.
- rilevato che la deferita ASD Città di San Giuliano ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
OSSERVA
Dagli atti e dai documenti depositati nel presente giudizio, non emerge la piena prova in merito al fatto che il calciatore, Manuel CORONA, al termine della gara ASD Città di San Giuliano 1968/US Triestina 1946 del 1 febbraio 2020 (campionato juniores Regionale), abbia scavalcato la rete di recinzione che separava gli spalti dal campo da gioco per partecipare ad una rissa con alcuni sostenitori della squadra avversaria.
Ed infatti, come è stato riconosciuto dal collaboratore della Procura Federale, delegato all'attività inquirente, avv. Michela Colapinto, nella propria relazione del 13 agosto 2020, “non è stato possibile accertare che durante la gara del 1 febbraio 2020 si sono verificati gli episodi denunciati” dalla US Triestina 1946.
Anche la fotografia agli atti non fornisce alcuna prova in merito, visto che nella stessa non sono nemmeno visibili i volti dei soggetti ritratti.
A fronte di ciò, si devono mandare assolti i deferiti per assoluta insufficienza di prova dei fatti contestati nel deferimento.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,
assolve
Manuel CORONA e la società ASD Città di San Giuliano 1968.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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