C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 25 febbraio 2021 a carico di LOSA Stefano, all’epoca dei fatti Consigliere della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in quanto, nel ruolo di Dirigente accompagnatore della squadra Primi Calci 2012 della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, nel mese di settembre 2020 inviava alla sig.ra Corvino Viviana, madre del calciatore minore Jeremy Malave Corvino – dopo aver appreso dal dirigente Saini Giorgio che la stessa gli aveva riferito dell’epiteto “giochi come un pagliaccio” rivolto a suo figlio da compagni di squadra in occasione dell’allenamento tenutosi in data 09/09/2020 – un messaggio per mezzo dell’app di messaggistica “Whatsapp” cosi articolato “Ciao scusami ma non abbiamo bisogno di nessuna scusa da parte di Jeremy. Sono bambini di 7/8 anni e queste cose succedono e succederanno ed è una cosa che ci sta dico così perchè mi è già successo. Jeremy è stato messo con i 2012 perchè è il suo anno e capisci che diventa difficile farlo giocare con i 2013 e 2014. Detto questo io e Giorgio facciamo parte del direttivo stiamo lavorando per migliorare in tutto e sentire da un genitore quello che hai detto te scusami ma non lo ammetto perchè sono cose pesanti e non avere anche perchè sul campo c’era il dirigente a controllare e queste cose non sono successe. Per dopo questa puoi evitare di venire al campo. Scusa per accaduto ma finisce tutto qua mi dispiace ancora saluta i tuoi ciao”; STEFANIZZl Nicoletta, all’epoca dei fatti Presidente della società della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 38 delle N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 si avvalesse, nella stagione sportiva 2020/2021, delle prestazioni del sig. BRANCA CARLO (tecnico iscritto all’albo Allenatori Uefa) quale Allenatore della squadra “Primi calci” 2012 senza essere tesserato per la società, nonché della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F, per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 si avvalesse, nella stagione sportiva 2020/2021, delle prestazioni del sig. ANCONA VITO quale Dirigente/Responsabile tecnico senza essere tesserato per la società; A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per quanto ascritto alla Sig.ra STEFANIZZI NICOLETTA, sua legale rappresentante all’epoca dei fatti, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., per quanto ascritto ai Sig.ri LOSA STEFANO, BRANCA CARLO e ANCONA VITO.

Deferimento del Procuratore Federale del 25 febbraio 2021 a carico di

LOSA Stefano, all'epoca dei fatti Consigliere della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., in quanto, nel ruolo di Dirigente accompagnatore della squadra Primi Calci 2012 della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, nel mese di settembre 2020 inviava alla sig.ra Corvino Viviana, madre del calciatore minore Jeremy Malave Corvino - dopo aver appreso dal dirigente Saini Giorgio che la stessa gli aveva riferito dell'epiteto "giochi come un pagliaccio" rivolto a suo figlio da compagni di squadra in occasione dell'allenamento tenutosi in data 09/09/2020 - un messaggio per mezzo dell'app di messaggistica "Whatsapp" cosi articolato "Ciao scusami ma non abbiamo bisogno di nessuna scusa da parte di Jeremy. Sono bambini di 7/8 anni e queste cose succedono e succederanno ed è una cosa che ci sta dico così perchè mi è già successo. Jeremy è stato messo con i 2012 perchè è il suo anno e capisci che diventa difficile farlo giocare con i 2013 e 2014. Detto questo io e Giorgio facciamo parte del direttivo stiamo lavorando per migliorare in tutto e sentire da un genitore quello che hai detto te scusami ma non lo ammetto perchè sono cose pesanti e non avere anche perchè sul campo c'era il dirigente a controllare e queste cose non sono successe. Per dopo questa puoi evitare di venire al campo. Scusa per accaduto ma finisce tutto qua mi dispiace ancora saluta i tuoi ciao";

STEFANIZZl Nicoletta, all'epoca dei fatti Presidente della società della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 38 delle N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 si avvalesse, nella stagione sportiva 2020/2021, delle prestazioni del sig. BRANCA CARLO (tecnico iscritto all'albo Allenatori Uefa) quale Allenatore della squadra "Primi calci" 2012 senza essere tesserato per la società, nonché della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 37 delle N.O.I.F, per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 si avvalesse, nella stagione sportiva 2020/2021, delle prestazioni del sig. ANCONA VITO quale Dirigente/Responsabile tecnico senza essere tesserato per la società;

A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per quanto ascritto alla Sig.ra STEFANIZZI NICOLETTA, sua legale rappresentante all'epoca dei fatti, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per quanto ascritto ai Sig.ri LOSA STEFANO, BRANCA CARLO e ANCONA VITO.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, in contradditorio con i deferiti, assistiti e difesi dall'avv. Ilio Mocchetti;

- preso atto che in occasione della riunione del 27 maggio 2021 il Rappresentante della Procura Federale ed i deferiti, STEFANIZZI Nicoletta e A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010, dichiaravano di voler definire la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 127 CGS con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per STEFANIZZI Nicoletta 4 mesi di inibizione, per A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 Euro 800,00 di ammenda

OSSERVA

Dagli atti e dai documenti risulta applicabile il disposto di cui all'Art. 127 CGS ed in particolare risultano applicabili le sanzioni concordate, dai deferiti e dal rappresentante della Procura Federale, in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta norma.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, visto l'Art. 127 CGS,

applica

a STEFANIZZI Nicoletta 4 mesi di inibizione ed alla società A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 Euro 800,00 di ammenda;

preso atto che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al sig. LOSA Stefano tre mesi di inibizione e che l'avv. Mocchetti, difensore del sig. Losa, ha chiesto l'assoluzione;

osserva

La dichiarazione inviata dal sig. Losa, nel mese di settembre 2020, alla sig.ra Corvino Viviana, madre del calciatore minore Jeremy Malave Corvino, tramite "Whatsapp” non contiene alcun elemento utile a configurare la violazione di cui all'Art. 4, comma 1, del C.G.S.

Infatti con il predetto "Whatsapp” viene espressa una opinione in maniera urbana e misurata, senza travalicare i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'Art. 4, comma 1 CGS sopra citato.

Ne consegue che al sig. Losa non può essere addebitata alcuna responsabilità sotto il profilo disciplinare.

 

 

 

PQM

assolve

 

il sig. Stefano Losa e manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

 

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