C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 10/06/2021 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 18 gennaio 2021 a carico di: DENIS ZEFI, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società G.S.D. MARIO ZANCONTI, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere. G.S.D MARIO ZANCONTI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Denis Zefi nell’interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale del 18 gennaio 2021 a carico di:

DENIS ZEFI, per rispondere della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF per aver in data 30/10/2020 in occasione della richiesta di tesseramento con la società G.S.D. MARIO ZANCONTI, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazione estere.

G.S.D MARIO ZANCONTI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., dei comportamenti posti in essere dal Sig. Denis Zefi nell'interesse della quale ha svolto attività al momento della commissione dei fatti.

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Il Tribunale Federale Territoriale, letto l'atto del deferimento esperiti gli incombenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale;

- preso atto che in occasione della riunione del 03 giugno 2021 il Rappresentante della Procura Federale chiedeva di comminare alla società deferita G.S.D MARIO ZANCONTI Euro 500,00 di ammenda e al calciatore due giornate di squalifica

OSSERVA

Dagli atti risulta provato che il calciatore minore, DENIS ZEFI, quando non era ancora tesserato per la società G.S.D MARIO ZANCONTI ha consegnato a quest'ultima una dichiarazione scritta nella quale il calciatore attestava contrariamente al vero di non essere stato tesserato per una federazione estera.

A fronte di tale comportamento, il calciatore deve ritenersi responsabile per la dichiarazione rilasciata al momento del tesseramento in violazione delle norme in epigrafe indicate.

Al contrario la società deferita non può essere ritenuta responsabile in relazione a siffatta dichiarazione nemmeno per responsabilità oggettiva.

Infatti tale dichiarazione mendace del calciatore, DENIS ZEFI, è avvenuta in un momento antecedente al tesseramento del calciatore stesso con assoluta impossibilità da parte della società di poter effettuare qualsivoglia verifica sulla veridicità di quanto ivi affermato e/o contenuto.

Pertanto, la Società deferita in quel frangente non poteva far altro che prendere atto di quanto ivi contenuto, senza poter quindi assumersi alcuna responsabilità in merito.

Ne consegue che il calciatore DENIS ZEFI andrà condannato per la violazione delle norme federali di cui ai previgenti artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF e la G.S.D. MARIO ZANCONTI deve essere mandata assolta per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Territoriale

CONDANNA

DENIS ZEFI alla squalifica di due giornate da scontarsi non appena sarà regolarmente tesserato;

ASSOLVE

la società G.S.D. MARIO ZANCONTI e manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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