F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0091/CFA pubblicata il 1 Giugno 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale-sig. Cioccia Clementino-sig. Cioccia Mattia Fernando-sig.Bravi Emanuele-sig. Basilone Antonello-ASD Boys Morcone Campolattaro

 

Decisione/0091/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0108/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Claudio Tucciarelli - componente

Ida Raiola – componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0108/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la pronuncia di rigetto del proprio deferimento n. 6942/268 pfi 21-22/PM/ag del 15 marzo 2022 a carico dei sigg.ri Cioccia Clementino, Cioccia Mattia Fernando, Bravi Emanuele e Basilone Antonello, nonché della ASD Boys Morcone Campolattaro, per l’annullamento della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Molise pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 108 del 22.4.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 24 maggio 2022, il Cons. Ida Raiola e udito per la Procura federale l’avv. Maurizio Gentile.

RITENUTO IN FATTO

1.Con atto prot. n. 6942/268 pfi 21-22/PM/ag del 15 marzo 2022 il Procuratore Federale deferiva, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise:

- il sig. Cioccia Clementino, all’epoca dei fatti presidente titolare dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Morcone Campolattaro;

- il sig. Cioccia Mattia Fernando, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Boys Morcone Campolattaro;

- il sig. Bravi Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Boys Morcone Campolattaro;

- il sig. Basilone Antonello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Boys Morcone Campolattaro;

- la società ASD Boys Morcone Campolattaro;

per rispondere:

- il sig. Cioccia Clementino, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Basilone Antonello e Bravi Emanuele di partecipare, in qualità di calciatori, alla gara ASD Boys Morcone Campolattaro – Fiamma Folgore del 16.10.2021 valevole per la Molise Cup di Seconda Categoria, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica inflitta loro con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 30 del 14.10.2021 del Comitato Regionale Molise della L.N.D.;

- sig. Mattia Fernando Cioccia, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto la distinta della società A.S.D. Boys Morcone Campolattaro consegnata all’arbitro in occasione della gara ASD Boys Morcone Campolattaro – Fiamma Folgore del 16.10.2021, valevole per la Molise Cup di Seconda Categoria, nella quale erano stati inseriti i nominativi dei sigg.ri Basilone Antonello e Bravi Emanuele, attestando così in maniera non veridica la legittima partecipazione degli stessi all’incontro appena indicato, nonostante detti calciatori dovessero ancora scontare la squalifica inflitta loro con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 30 del 14.10.2021 del Comitato Regionale Molise della L.N.D.;

- sig. Bravi Emanuele, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per aver partecipato, in qualità di calciatore e nelle fila della ASD Boys Morcone Campolattaro, alla gara ASD Boys Morcone Campolattaro – Fiamma Folgore del 16.10.2021 valevole per la Molise Cup di Seconda Categoria, nonostante dovesse scontare ancora la squalifica inflittagli con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 30 del 14.10.2021 del Comitato Regionale Molise della L.N.D.;

- sig. Basilone Antonello, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Boys Morcone Campolattaro: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva per aver partecipato, in qualità di calciatore e nelle fila della ASD Boys Morcone Campolattaro, alla gara ASD Boys Morcone Campolattaro – Fiamma Folgore del 16.10.2021 valevole per la Molise Cup di Seconda Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica inflittagli con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 30 del 14.10.2021 del Comitato Regionale Molise della L.N.D.;

- la società ASD Boys Morcone Campolattaro, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cioccia Clementino, Cioccia Mattia Fernando, Bravi Emanuele e Basilone Antonello, così come dianzi descritti.

1.1. Con decisione assunta in data 11 aprile 2022, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n.108 del 22 aprile 2022 del Comitato Regionale Molise, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise rigettava il deferimento e dichiarava non efficace l’accordo intervenuto ai sensi dell’articolo 127 del Codice della Giustizia Sportiva (d’ora in poi, anche CGS), tra Cioccia Clementino, in proprio e nella qualità di rappresentante della ASD Boys Morcone Campolattaro, e la Procura Federale.

1.2. Avverso l’indicata decisione il Procuratore Federale proponeva reclamo dinanzi a questa Corte Federale, con atto prot. 8482/268 pfi 21-22/PM/ag del 29 aprile 2022, denunciando, quale vizio della decisione del primo giudice, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, comma 1, 6, comma 2, e 21 CGS.

1.3. All’udienza del giorno 24 maggio 2022, tenutasi con la modalità della videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale, avv. Maurizio Gentile, concludeva riportandosi all’atto di reclamo.

1.4. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. In via preliminare la Corte dà atto della rituale convocazione delle parti, per l’udienza odierna, ai sensi dell’art.53 del Codice della Giustizia Sportiva (cfr. Corte Federale d’Appello, sezioni unite, decisione n. 67/CFA/2021-2022).

2.1. Nel merito il reclamo è fondato e va accolto.

2.2. I fatti che hanno dato luogo al deferimento dei dirigenti e dei calciatori della ASD Boys Morcone Campolattaro, nonché di quest’ultima, sono incontestati tra le parti: in occasione della partita tra la squadra della predetta società e la squadra della Fiamma Folgore, tenutosi in data 16/10/2021 e valevole per la Molise Cup di Seconda Categoria, Cioccia Clementino e Cioccia Mattia Fernando, nella qualità, rispettivamente, di presidente e di dirigente accompagnatore, hanno consentito, o comunque non impedito, ai calciatori Basilone Antonello e Bravi Emanuele, tesserati per la ASD Boys Morcone Campolattaro, di partecipare all’incontro sportivo, nonostante detti calciatori non avessero ancora scontato la squalifica inflitta loro con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.30 del 14/10/2021 del Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.).

2.3. Ciò posto, la Corte Federale osserva, concordando con le doglianze prospettate dalla Procura Federale nell’atto di reclamo, che le argomentazioni del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, poste a base del rigetto del deferimento, non meritano condivisione sia nella parte in cui si risolvono nell’affermazione dell’applicabilità al caso di specie del principio della cd. perpetuatio sanzionatoria, in forza del quale il calciatore che non abbia ancora scontato la squalifica inflittagli verrà a trovarsi in posizione di irregolarità in tutte le gare disputate fino a quando non avrà scontato la squalifica, con conseguenze afflittive a carico della società che lo ha impiegato nei successivi incontri (perdita degli incontri cui abbia partecipato il calciatore squalificato), sia nella parte in cui qualificano l’art.4 del Codice della Giustizia Sportiva come “norma di tipo residuale, rispetto alle misure specifiche contemplate in altre norme”.

2.4. Invero, sotto il primo profilo, precipuamente significativo ai fini della affermazione della responsabilità dei dirigenti e dei calciatori per violazione dell’art.21 CGS, può osservarsi in contrario – come, peraltro, evidenziato in maniera puntuale dalla Procura Federale – che, nella vicenda in esame, così come in altre analoghe, l’eventuale limitazione delle condotte rilevanti sul piano disciplinare alla sola perdita della gara a carico della società sportiva avrebbe l’effetto di elidere il principio della personalità della responsabilità disciplinare e consentirebbe, in maniera del tutto irragionevole, allo sportivo responsabile della violazione disciplinare di andare indenne dalle conseguenze (sanzionatorie) della propria condotta, concentrando su altro soggetto (nel caso, la società sportiva), gli effetti afflittivi della fattispecie violativa rilevante sul piano disciplinare.

2.5. Sotto il secondo profilo, la Corte osserva – ribadendo un orientamento già espresso in recenti pronunce - che la norma di cui all’art.4 del Codice della Giustizia Sportiva, lungi dall’essere una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati i doveri di lealtà, correttezza e probità, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA2021-2022).

2.6. Al riguardo, mette conto richiamare l’orientamento espresso sul punto dal Collegio Unico di Garanzia del Coni – e che questa Corte federale fa proprio – là dove viene precisato che se è vero che le clausole generali “contenute nei codici di condotta, quali values statement, null’altro fanno che elencare i valori dell’ordinamento di riferimento e fissare le linee guida di una condotta, promettendo che essa sia conforme alla così individuata gerarchia. Sarebbe però impreciso ritenere che, nel caso dell’ordinamento sportivo, siffatti obblighi abbiano un rilievo meramente etico. Proprio la peculiarità dell’ordinamento sportivo fa si, infatti, che i principi etici, si trasformino in altrettanti principi giuridici dell’ordinamento sportivo. Analogamente a quanto accade per l’ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento – nel caso dell’ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva. Né la difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. Quali clausole generali, siffatti doveri presentano all’opposto un contenuto la cui precettività non è messa in discussione dalla loro naturale storicità e relatività. L’importanza di richiamare compiti, doveri, funzioni, lungi allora dall’apparire sterile esercizio letterario, assolve, piuttosto, il compito di «fare il punto» sui valori che devono permeare il diritto inteso come «etica codificata» […]. Quando il legislatore richiama questi obblighi lo fa per creare affidamento e delineare, in ultima analisi, il contesto normativo entro il quale tutta la comunità si riconosce ed andrà ad operare. La flessibilità che è propria delle clausole generali sottintende un complesso processo di «concretizzazione» che non può che essere operato dall’interprete chiamato a verificare il rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede…[…] se, in ambito civilistico, il collegamento fra un generale dovere di correttezza e «quell’aspirazione generalizzata alla instaurazione di una garanzia di sostanziale rispetto della personalità dei soggetti, che, come è noto, rappresenta la direttiva fondamentale di svolgimento delle strutture dell’intero sistema»[…], porta la dottrina a riflettere ora sul ruolo dell’art. 1175 c.c. e 1375 c.c., ora sul rilievo che assumono concetti quali quelli di solidarietà, affidamento reciproco, lealtà […], nel caso dell’ordinamento sportivo il problema si semplifica. La normativa di correttezza – proprio in considerazione della peculiarità del sistema – non può che riposare su principi di solidarietà e affidamento reciproco, la cui violazione determina sanzioni giuridiche (Collegio di Garanzia, parere del 4 luglio 2016 n.7; cfr. anche Id., 1° agosto 2017, parere n.5).

2.7. Sussistendo le contestate violazioni dell’art.4, comma 1, e dell’art.21 (che disciplina l’esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici) del Codice della Giustizia Sportiva, il reclamo va, pertanto, accolto e la decisione impugnata va riformata con conseguente irrogazione delle sanzioni nella misura indicata dalla Procura Federale, salvo che per Coccia Clementino e per la ASD Boys Morcone Campolattaro, nei cui confronti le sanzioni possono applicarsi nella misura ridotta nei termini convenuti nell’accordo stipulato con la Procura Federale, ai sensi dell’art.127 Codice della Giustizia Sportiva, dichiarato inefficace dal giudice del precedente grado (cfr. sull’istituto dell’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento e le relative anche Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n.83/CFA- 2021-2022).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- Sig. Cioccia Clementino la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione;

- Sig. Cioccia Mattia Fernando la sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione;

- Sig. Bravi Emanuele la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica;

- Sig. Basilone Antonello la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica;

- ASD Boys Morcone Campolattaro la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 (duecento).

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                      Mario Luigi Torsello 

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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