F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 322/CSA pubblicata l’ 8 Giugno 2022 – A.S.D. Real San Giuseppe/SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l.

 

Decisione n. 322/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 314/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 314/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Real San Giuseppe, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n. 1342 del 12.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.05.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Udito l’Avv. Gaetano Aita per la reclamante e il Sig. Paolo Morlino per la controparte;  Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 20.04.2022, la società SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l. proponeva ricorso al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, chiedendo che venisse disposta a carico della società A.S.D. Real San Giuseppe la punizione sportiva della perdita della gara di Serie A di Calcio a 5, girone unico, Real San Giuseppe - Petrarca Calcio a 5 Srl del 16/04/2022.

1.1. Secondo la ricorrente la società avversaria Real San Giuseppe avrebbe schierato il calciatore Salas Juan Adrian tra le proprie fila in posizione irregolare in occasione della predetta gara, in violazione degli artt. 19 e 21, C.G.S..

In particolare, la società Petrarca sosteneva che il calciatore Salas, prima di allora, non avrebbe mai scontato una squalifica inflittagli con Com. Uff. n. 434 del 17.01.2018 della Divisione Calcio a 5 in occasione della gara di Coppa Italia di Serie B, Alma Salerno - Bernalda, allorché militava nella società Alma Salerno.

Successivamente, infatti, il Salas avrebbe partecipato, tra le fila del Napoli Calcio a 5, ad una sola gara di Coppa Italia di Serie A Napoli-Feldi Eboli del 20.03.2019, a seguito della quale la società Feldi Eboli aveva proposto ricorso, accolto dal Giudice Sportivo, con decisione resa a mezzo del Com. Uff. n. 810 del 20.03.2019, con cui era stata confermata l'irregolarità della partecipazione del calciatore alla gara ed inflitta alla società Napoli la sanzione della perdita della gara per 0-6, decisione confermata dalla Corte Sportiva di Appello.

In seguito la società Napoli Calcio a 5 non aveva partecipato ad ulteriori gare di Coppa Italia nella stagione 2018-2019.

1.2. Nella stagione sportiva 2019-2020, il calciatore Salas si era trasferito alla società Meta Catania, la quale non partecipava ad alcuna gara di Coppa Italia di Serie A in quanto il torneo veniva annullato a causa della pandemia da Covid-19.

1.3. Nel frattempo, l’art. 21, comma 7, del C.G.S. veniva modificato con Com. Uff. n. 79/ A del 01.09.2020 della Segreteria Federale delle F.I.G.C., prevedendo, nella nuova versione, che le squalifiche residue maturate a seguito di gare della Coppa Italia di Serie B dovessero essere scontate in gare di Campionato, anziché in gare di Coppa Italia, come precedentemente disposto.

1.4. La ricorrente Petrarca, inoltre, evidenziava che la Circolare n. 14 del 13.09.2018 della Divisione Calcio a Cinque, riportava il nome di Salas tra i calciatori destinatari di provvedimenti di squalifica non ancora eseguiti e da eseguire in Coppa Italia, laddove nelle successive Circolari (n. 8 del 06.08.2019 e del 08.10.2020) il nome del calciatore non veniva riprodotto, deducendo, tuttavia, che tale mancanza non stesse a significare che la squalifica fosse da ritenere scontata, poiché le medesime circolari precisavano che

"l'elenco è da considerarsi riepilogativo delle sanzioni irrogate nella stagione sportiva [……..] e non tiene conto di eventuali sanzioni comminate nelle precedenti stagioni sportive".

1.5. Nella stagione sportiva 2020-2021, il Salas aveva militato nella società Pozo de Murcia, formazione del Campionato Spagnolo di Primera Division, ove non avrebbe mai scontato la squalifica, in quanto, all’atto del trasferimento del Salas, il transfer internazionale di partenza da Italia a Spagna non indicava alcuna sanzione da espiare, così come quello di rientro da Spagna a Italia. Di conseguenza, il calciatore, pur non avendo preso parte a due gare di campionato spagnolo, non aveva utilmente espiato la squalifica, tanto più che aveva preso parte alla prima giornata di gara del predetto torneo.  In ogni caso, a detta della società Petrarca, la società Pozo De Murcia non rientrava neppure nel novero delle "sole società aderenti alla medesima Divisione ..." menzionate dal nuovo art.21, comma 7, del C.G.S.. Inoltre, quando si trovava in Spagna, il Salas aveva partecipato all’unica gara di Coppa Italia disputata dal Pozo de Murcia, contro il Barca in data 26.03.2021.

1.6. In seguito, il calciatore aveva fatto rientro in Italia, presso la società Meta Catania, per poi essere trasferito al Real San Giuseppe, odierna reclamante.

Con il Real San Giuseppe il calciatore aveva partecipato a 23 delle 24 gare di Campionato, saltando solo la gara della 5° Giornata, per effetto, tuttavia, di una nuova squalifica inflittagli a seguito di una espulsione rimediata nell'incontro di campionato precedente. Di conseguenza, a detta della ricorrente, alla data del 16 aprile 2022 la squalifica maturata dal calciatore Salas non aveva ancora trovato esecuzione, non potendosi ritenere utile alla espiazione la mancata partecipazione del predetto atleta alla gara Real San Giuseppe-Feldi Eboli del 23.10.2021, per effetto della nuova squalifica comminatagli con Com. Uff. n. 112 del 21.10.2021.

1.7. La società Petrarca chiedeva, pertanto, di dichiarare l'irregolarità della partecipazione del calciatore Salas Juan Adrian alla gara Real San Giuseppe-Petrarca Calcio a Cinque del 16.04.2022 e per l'effetto comminare in capo al Real San Giuseppe la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6, domandando, in via subordinata, di acquisire il Certificato di Trasferimento Internazionale del calciatore sia in uscita, dal Meta Catania al Pozo de Murcia, sia in entrata, dal Pozo de Murcia al Meta Catania e, per l’effetto, dichiarare, in base alla circostanza che non vi fossero annotate sanzioni residuali di squalifica, la irregolarità della partecipazione del calciatore alla medesima gara, con irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-6.

2. Con memoria del 20.04.2022 la società A.S.D. Real San Giuseppe contestava l’avverso ricorso, deducendone preliminarmente l’inammissibilità, poiché proposto in violazione del contraddittorio per essere stato inviato per tre volte, nonché per la ragione che si sarebbe rivelato esplorativo.

2.1. La Real San Giuseppe, in ogni caso, osservava che la squalifica era stata scontata poiché, da un lato, il calciatore Salas non aveva preso parte a due gare di campionato spagnolo, che equivarrebbe al Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5, d’altro lato, il transfer proveniente dalla Spagna, di rientro del calciatore in Italia, non recava alcun residuo di sanzione da scontare nei nostri campionati.

In ragione della nuova formulazione dell'art. 21 C.G.S. il calciatore aveva, pertanto, scontato in detto campionato spagnolo la squalifica all'epoca comminata in Coppa Italia, dovendola scontare nelle gare ufficiali della nuova società e non potendosi espiare nella Coppa di Spagna, che sarebbe da ritenersi diversa dalla Coppa Italia, non risultando omologa alla stessa.

Per tali ragioni, rivestendo il transfer spagnolo carattere di pubblica fede, in cui non risultava annotato alcun residuo di squalifica, unitamente al fatto che nella Circolare n. 4/2020 e nella Circolare n. 8/2019 della Divisione Calcio a Cinque non compariva più il nominativo del Salas tra i calciatori assoggettati a squalifica, risultando solo nella Circolare n. 14/2018, secondo la Real San Giuseppe il ricorso andava rigettato.

2.2. In ogni caso, a parere della Real San Giuseppe, il nuovo comma 7 dell'art. 21 del C.G.S. non risulterebbe applicabile alla fattispecie in esame, in quanto entrato in vigore successivamente al fatto. La medesima disposizione, infatti, non potrebbe avere effetti retroattivi, in mancanza di una disposizione transitoria ad hoc, atteso il precetto recato dall'art. 11, comma 1, disp. prel. c.c. e dovendo in tal senso le nuove norme essere applicate solo per l'avvenire.

3. Con memoria del 22.04.2022 la società Petrarca contestava le deduzioni della Real San Giuseppe, osservando, in particolare, che la mancata indicazione di sanzioni nel transfer di rientro del calciatore in Italia andava armonizzata con l'assenza di tali sanzioni, a monte, nel transfer in uscita dall'Italia, con conseguente complessiva inattendibilità del transfer stesso.

4. In data 03.05.2022 la Divisione Calcio a 5 inoltrava all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. la seguente richiesta: “con riferimento al giocatore SALAS JUAN ADRIAN nato il 20.1.1990 matricola n. 5.840.345, attualmente tesserato in prestito con la Società A.S.D. REAL SAN GIUSEPPE con la matricola 938.741, attesa la richiesta del Giudice Sportivo della

Divisione Calcio a 5 in relazione ad un ricorso presentato dalla Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 SRL matricola 780.408, riferita alla gara del Campionato Nazionale di Serie A A.S.D. REAL SAN GIUSEPPE - S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 SRL, sono a richiederti se nel transfer in uscita verso la Federazione Spagnola definito il 13 agosto 2020 e/o nel transfer in entrata dalla Spagna per la Società S.S.D. META CATANIA C5 A R.L. rilasciato il 7 ottobre 2021 vi erano indicati eventuali provvedimenti disciplinari”.

L’Ufficio Tesseramenti riscontrava inoltrando:

- la propria nota del 12.08.2020 con cui aveva invitato la Società Meta Catania a comunicare eventuali sanzioni disciplinari da scontare a carico del Calciatore Salas, ai sensi di quanto previsto dall’art.12 del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori;

- la nota della Meta Catania in pari data con cui si comunicava il “Nulla osta da parte della società SSD ARL Meta Catania C5 al rilascio del CTI per il calciatore SALAS JUAN ADRIAN (20/10/1990)”;

- il Certificado internacional de transferencia del 07.10.2021 inviato dalla Federazione calcistica spagnola a quella italiana, da cui non risultavano sanzioni da espiare a carico del calciatore Salas.

5. Con decisione resa a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 1342 del 12.05.2022 il Giudice Sportivo accoglieva il ricorso della società Petrarca ed infliggeva alla società Real San Giuseppe la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, per i seguenti motivi:

- in via pregiudiziale, rigettava le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società Real San Giuseppe;

- per quanto riguarda l’asserita inapplicabilità dello ius superveniens dedotta dalla società Real San Giuseppe, il Giudice Sportivo osservava che il principio della irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, al quale l’art.2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI fa rimando, trova applicazione alle sole norme sostanziali e non alle norme processuali, tra le quali rientrerebbe l’art.21, comma 7, del C.G.S., che quindi deve ritenersi immediatamente applicabile alla fattispecie in esame, anche se di epoca successiva al momento della irrogazione della squalifica;

- nel merito, che, come eccepito dalla ricorrente, la sanzione della squalifica di una giornata per recidiva di ammonizione di cui al Com. Uff. n. 434 del 17.1.2018 non fu mai scontata dal calciatore Salas Iuan Adrian, né in Italia, né in Spagna, in quanto dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramenti Centrale FIGC risultava che il certificato “di partenza” verso la Federazione Spagnola del calciatore era privo di annotazioni di squalifiche da scontare presso la nostra Federazione, ciò che impediva di considerare la mancata partecipazione del calciatore Sala Juan Adrian ai due incontri del 25/02/2021 e del 27/02/2021 utile ai fini dello sconto delle sanzioni di squalifica ancora in essere.

6. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la ASD Real San Giuseppe, sostenendo che:

- alla fattispecie si applica la previgente disciplina ex art. 21, comma 7, del C.G.S., trattandosi di norma sostanziale e non processuale, il cui ius superveniens non può dunque che regolare fatti successivi alla sua introduzione;

- in ogni caso, anche se la predetta norma dovesse essere considerata di diritto processuale, dovrebbe essere comunque considerata norma più sfavorevole e quindi disapplicata, perché far scontare una squalifica nel campionato si rivelerebbe più afflittivo che farla scontare nella gara di Coppa Italia, per cui, secondo il principio del favor rei si dovrebbe applicare la norma precedente;

- il calciatore Salas, avendo militato in Serie B, avrebbe dovuto pertanto scontare la squalifica solo nella gara di Coppa Italia delle stagioni sportive successive;

- la circolare n. 14/2018 della Divisione calcio a 5 includeva il nominativo del calciatore Salas tra quelli per i quali era ancora in corso la squalifica da scontarsi in Coppa Italia;

- nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore Salas, tesserato per la società Napoli calcio a cinque, aveva partecipato al Campionato di Serie A e di Coppa Italia di Serie A e nella gara di Coppa Italia contro la Feldi era stata rilevata la sua posizione irregolare per non aver scontato la suddetta squalifica, con conseguente irrogazione della sanzione della perdita della gara per 0-6 da parte del Giudice Sportivo, confermata dalla Corte Sportiva di Appello; essendosi prodotto il risultato della perdita della gara, a detta della reclamante, la squalifica era da ritenersi pertanto sin da allora scontata, tanto che il nominativo del Salas non compariva più, nella successiva Circolare n. 8/2019 della Divisione Calcio a 5, tra coloro che a carico dei quali pendevano squalifiche ancora da scontare;

- nella stagione sportiva 2019/2020 il calciatore era stato tesserato con la società Meta Catania, disputando il relativo campionato di Serie A di Calcio a 5, ma non il torneo di Coppa Italia di Serie A, poiché sospeso causa COVID-19;

- nella stagione sportiva 2020/2021 Salas si era tesserato all’estero, presso la società spagnola Pozo de Murcia ed a tal fine la FIGC aveva rilasciato apposito transfert, ai sensi di quanto previsto dall’art.12 del Regolamento Status Trasferimento Calciatori, in cui non risultavano squalifiche da scontare;

- in ogni caso il calciatore, disputando il campionato spagnolo Primera Division della LNFS, equivalente Serie A, non aveva partecipato a due gare;

- nella stagione sportiva 2021/2022 l’atleta era rientrato in Italia con transfert Spagnolo da cui non emergevano sanzioni da scontare; veniva poi tesserato con il Meta Catania e successivamente trasferito alla Real San Giuseppe;

- nel caso di specie il bene giuridico tutelato è la regolarità della gara e la posizione irregolare riverbera effetti nei confronti della società, per cui se per effetto del comportamento del calciatore la società subisce la sanzione della perdita della gara, si sarebbero realizzati gli effetti che l’ordinamento giuridico intende tutelare, con la conseguenza che da quella gara in poi il calciatore sarebbe abilitato a partecipare alle successive gare, non dovendo ancora scontare la squalifica, che ha già prodotto effetti negativi nei confronti della sua società; il calciatore Salas, quindi, partecipando alla gara Feldi - Napoli, in seguito alla quale era stata inflitta alla società Napoli la sanzione della perdita della gara, avrebbe scontato la squalifica;

- in ogni caso, a tutto voler concedere in ordine a eventuali effetti retroattivi della nuova versione dell’art.21, comma 7, del C.G.S., il calciatore avrebbe comunque scontato la squalifica in Spagna, non partecipando a due gare di campionato.

Per le suesposte ragioni la società Real San Giuseppe ha chiesto di “In via principale: - Accertare e dichiarare che il calciatore SALAS Juan Adrian ha partecipato alla gara contro la società Petrarca Calcio a 5 S.r.l. SSD in posizione regolare e per l’effetto annullare l’impugnata decisione del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo; In via subordinata: - Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta in via principale, la Corte valutata la particolarità del caso, sia in fatto che in diritto, l’assoluta mancanza di responsabilità in capo alla società reclamante e l’applicazione delle scriminanti emergenti dai motivi di reclamo, potrà irrogare in luogo della sanzione della perdita della gara, quella dell’ammenda”.

7. La società Petrarca ha resistito con rituali controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle avverse domande e sostenendo che:

- il calciatore in Spagna non ha scontato squalifica perché l’art 21, comma 7, del C.G.S. (secondo cui “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”) non può trovare applicazione in quanto la lega calcio a 5 spagnola non si identifica con la divisione calcio a cinque italiana;

- in ogni caso, la mancata partecipazione del Salas a 2 gare del campionato spagnolo non rileverebbe in quanto la società Pozo de Murcia non rientrerebbe nel novero delle “sole società aderenti alla medesima Divisione”, come disposto dalla nuova versione dell’art.21, comma 7, del C.G.S. e, quindi, il calciatore avrebbe dovuto scontare la sua squalifica in gare di Coppa di Spagna, nella quale, invece, aveva preso parte all’unica gara disputata dalla compagine spagnola;

- il transfer avrebbe valore relativo, perché per la Divisione Calcio a 5 si concretizzerebbe in una sorta di autocertificazione priva di efficacia probatoria;

- sarebbe irrilevante l'assenza del nome del calciatore nelle circolari successive alla prima, poiché le stesse chiariscono che "l'elenco è da considerarsi riepilogativo delle sanzioni irrogate nella stagione sportiva ....... e non tiene conto di eventuali sanzioni comminate nelle precedenti stagioni sportive";

- la modifica dell'art. 21, comma 7, del C.G.S., non avrebbe leso i diritti di tesserati e società, rendendo, anzi, più agevole l'espiazione nonché il controllo delle sanzioni.

Per tali ragioni la società Petrarca ha chiesto la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

8. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 maggio 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Gaetano Aita, nonché il Sig. Paolo Morlino per la controparte, i quali, dopo aver esposto i rispettivi motivi di doglianza, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

I. In primo luogo, l’art. 21, comma 7, C.G.S., dettando regole afferenti ai modi di esecuzione delle sanzioni, è norma di diritto processuale.

Considerando il diritto vivente e la giurisprudenza, anche costituzionale (sentenza n. 32/2020), infatti, di tale norma va escluso il carattere sostanziale e, quindi, l’applicabilità del principio di legalità e del suo corollario dell’irretroattività sfavorevole. Le norme afferenti alle modalità esecutive delle sanzioni (come quelle delle pene in materia penale) sono dunque soggette al principio del tempus regit actum, con la conseguenza che la sanzione va scontata in applicazione delle norme vigenti al momento in cui questa deve essere eseguita e non al momento della commissione del fatto sanzionato, con il solo limite – qui evidentemente non ricorrente – della normativa sopravvenuta che comporti non mere modifiche delle modalità esecutive della sanzione prevista al momento del fatto, bensì una trasformazione della natura stessa della sanzione. Le ragioni che sottendono tale conclusione sono anche di ordine pratico: l’esecuzione della sanzione è un fenomeno di durata che si dipana diacronicamente nel tempo, per cui può essere frequente la necessità di adattare la sua disciplina al mutamento del contesto di riferimento. Il che è quanto è avvenuto con la novella dell’art. 21, comma 7, del C.G.S., apportata il 30.08.2020, a mezzo della quale il legislatore sportivo ha inteso rendere più agevole e sicura l’espiazione delle sanzioni inflitte nelle gare di Coppa Italia di Calcio a Cinque, nonché il loro controllo, anche in ossequio al generale principio della regolarità dei campionati e di effettività e afflittività delle sanzioni.

Di conseguenza, nel caso in esame, considerato che il legislatore sportivo non ha disposto diversamente con una apposita e specifica norma transitoria concernente le modalità di esecuzione delle sanzioni, la nuova disposizione dell’art.21, comma 7, del C.G.S., entrata in vigore il 02.09.2020, è immediatamente applicabile alla squalifica comminata in data 07.10.2018, così che il calciatore Salas avrebbe dovuto scontarla in gare di campionato (principio pacifico, ex multis cfr. C.F.A. – Sezioni Unite C.U. n. 92/CFA del 6 Aprile 2021; Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I - Sezioni Unite n. 16 del 01/04/2016; C.F.A. – Sezioni Unite C.U. n. 120-130/CFA del 10/20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016; T.F.N.- Sezione Disciplinare C.U. n. 52/TFN-SD del 03 Febbraio 2017; T.F.N.- Sezione Disciplinare C.U. n.002/TFN del 01 Luglio 2016)

II. Circa il contenuto, il valore e l’interpretazione delle varie circolari della Divisione Calcio a Cinque (n. 14 del 13.09.2018, n. 8 del 06.08.2019 e n. 4 del 08.10.2020), deve osservarsi quanto segue.

Secondo la società Real San Giuseppe, la mancata indicazione del nominativo del Salas nelle Circolari successive alla prima costituirebbe la conferma del fatto che la squalifica sarebbe stata dallo stesso scontata al termine della stazione sportiva 2018/2019. Così non è, dal momento che, nelle predette Circolari, la Divisione Calcio a Cinque ha sempre precisato sia che “le Società sono tenute a conoscere i provvedimenti disciplinari assunti a carico di propri tesserati…”, sia che “ai soli fini di memoria, salvo errori ed omissioni, si ritiene opportuno evidenziare in allegato l'elenco dei tesserati che, a seguito delle decisioni adottate dagli Organi di Giustizia, risultano ancora in posizione di squalifica”, fermo restando che un tale “elenco è da considerarsi riepilogativo delle sanzioni irrogate nella stagione sportiva 2018/2019 e non tiene conto di eventuali sanzioni comminate nelle precedenti stagioni sportive”.

Il vero motivo della mancata riproposizione del nominativo del Salas nelle Circolari successive alla prima, pertanto, risiede unicamente nel fatto che la Divisione Calcio a Cinque, nella redazione delle Circolari annuali, riporta le squalifiche pendenti con riferimento alla sola stagione sportiva appena conclusa, non potendo ciò, alla luce delle suddette precisazioni puntualmente fornite, in alcun modo essere interpretato nel senso che la squalifica dovrebbe ritenersi già scontata.

Peraltro, proprio dalla lettura delle medesime Circolari, risulta evidente che anche la Divisione Calcio a Cinque ha inteso dare applicazione immediata alla nuova formulazione dell’art. 21, comma 7, del C.G.S. (v. la Circolare n.4 del 08.10.2020, nella quale si dà atto della modifica normativa e si stabilisce chiaramente che la sanzione “dovrà essere scontata alla luce della predetta normativa direttamente nelle gare di Campionato 2020/2021”).

III. A detta della società Real San Giuseppe, l’irrogazione della sanzione della perdita della gara di Coppa Italia di Serie A Napoli-Feldi Eboli del 20.03.2019 a carico della società Napoli calcio a cinque, per aver schierato in posizione irregolare il calciatore Salas, avrebbe comportato l’esaurimento degli effetti della squalifica a carico dell’atleta, perché la sua partecipazione avrebbe determinato gli effetti pregiudizievoli conseguenti la posizione irregolare, nei confronti della sua società. Proprio per tale motivo, secondo la Real San Giuseppe, il calciatore non sarebbe stato più inserito nelle Circolari successive alla prima.

La tesi non è condivisibile.

Fermo quanto già chiarito in ordine alla ragione della mancata riproposizione del nominativo del Salas nelle Circolari successive alla prima, l’espiazione della squalifica a carico di un calciatore si realizza unicamente nel momento in cui lo stesso non prenda parte alla gara. Nel caso di specie, non sussiste invece dubbio in ordine al fatto che l’atleta abbia partecipato alla gara di Coppa Italia tra Napoli e Feldi Eboli e che, proprio per tale partecipazione, venne inflitta la sanzione della perdita della gara a carico del Napoli.

Ciò, tuttavia, non ha prodotto alcun effetto in ordine all’esecuzione della squalifica in questione, dal momento che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, commi 4 e 5, del C.G.S., vige il principio per cui la sanzione disciplinare si ritiene scontata solo se il calciatore squalificato non abbia preso parte alla gara e la società alla quale appartiene l’abbia regolarmente disputata.

IV. Da ultimo, occorre valutare se, come sostenuto dalla reclamante, la mancata partecipazione del calciatore in questione, nella stagione sportiva 2020-2021, alle due gare tra O Parrullo Ferrol e El Pozo Murcia del 25/02/2021 e tra Levante UD e El Pozo Murcia del 27/02/2021 del campionato spagnolo organizzato dalla Primera División de Fútbol Sala, in forza di tesseramento con la società sportiva El Pozo Murcia, possa effettivamente aver avuto effetto espiatorio della sanzione in esame.

La questione involge quella, più complessa, dell’efficacia probatoria del Certificato Internazionale di Trasferimento (c.d. “transfer”) e dei suoi dei limiti, anche alla luce delle modalità di formazione con riferimento alla Divisione Calcio a 5 della F.I.G.C.. Le norme che disciplinano l’esecutività e l’effettività delle sanzioni in seno alla F.I.G.C., infatti, devono essere coordinate con il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, con particolare riferimento al suo art. 12, secondo cui “qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà tesserato, affinché tale sospensione possa essere scontata all’interno della Federazione stessa. Quando viene rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare alla Federazione di destinazione per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere (interamente) scontate”.

Nel caso che ci occupa emerge che il certificato in uscita verso la Federazione calcistica spagnola del calciatore Salas era completamente privo di indicazione in ordine alle squalifiche maturate e da scontare presso la FIGC.

Ne consegue, per un verso, che l’obbligo da parte della Federazione spagnola di destinazione di dare esecuzione alla sanzione della squalifica avrebbe dovuto trovare il suo fondamento irrinunciabile nella (doverosa) annotazione della sanzione medesima nel Certificato Internazionale di Trasferimento da parte della Federazione italiana di partenza e, per altro verso, che ciò non essendo avvenuto, la mancata partecipazione del Salas alle due gare sopra descritte, peraltro successive alla prima di campionato spagnolo che il calciatore ha invece regolarmente disputato, non può in alcun modo essere ritenuta utile ai fini della espiazione di una squalifica mai allegata e resa conoscibile.

Sotto questo profilo, desta forti perplessità, in punto di coerenza con l’art. 12 del citato Regolamento FIFA, il modus procedendi attraverso il quale i competenti Uffici della F.I.G.C. sono pervenuti al rilascio del transfer del calciatore Salas, richiedendo alla società Meta Catania di appartenenza del medesimo Salas, nel momento del suo trasferimento in Spagna, di autocertificare essa stessa l’esistenza o l’assenza di sanzioni disciplinare ancora da scontare in capo al calciatore.

Di modo che, avendo la Meta Catania riscontrato in pari data una tale richiesta, comunicando addirittura il “Nulla osta da parte della società SSD ARL Meta Catania C5 al rilascio del CTI per il calciatore SALAS JUAN ADRIAN (20/10/1990)”, è sulla scorta di tali indicazioni che il CTI è stato rilasciato senza alcuna menzione di squalifiche da scontare.  Ne consegue che il fatto che il successivo Certificado internacional de transferencia del 07.10.2021 rilasciato dalla Federazione calcistica spagnola a quella italiana fosse a sua volta privo della indicazione della sanzione in questione, a nulla rileva sotto il profilo che qui interessa, non potendo a tale omissione attribuirsi, come la reclamante vorrebbe, il significato concludente dell’avvenuta esecuzione presso la Federazione spagnola di una sanzione maturata e non scontata presso quella italiana, in ragione della mancata indicazione di una tale residua sanzione nel transfer originario rilasciato dalla F.I.G.C. (in tal senso, v. C.S.A. C.U. n. 134 del 7/4/2019).

Da quanto sopra deriva anche che, nel momento in cui il calciatore si è di nuovo trasferito in Italia, tesserandosi presso la Meta Catania e successivamente alla Soc. Real San Giuseppe, la squalifica inflittagli con il Com. Uff. n.434 del 17.01.2018 risultava ancora pendente.

V. In definitiva, sulla scorta di quanto sopra considerato, alla data di disputa della gara di Serie A di Calcio a 5, Real San Giuseppe - Petrarca Calcio a 5 Srl del 16/04/2022, la squalifica pendente in capo al calciatore Salas Juan Adrian non era stata ancora scontata, e, pertanto, anche in ossequio al principio di lealtà e probità dei tesserati, all’onere di generale conoscenza dei Comunicati Ufficiali da parte delle società e dei tesserati, nonché in virtù del principio di effettività e afflittività delle sanzioni, il reclamo della società Real San Giuseppe deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione e della sanzione del Giudice Sportivo qui impugnate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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