F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 149/TFN – SD del 06 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 16847/797pf20-21/GC/ep , n. 16852/799pf20-21/GC/blp e n. 16861/798 pf20-21 GC/ep del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 150-151-152/TFN-SD

Decisione/0149/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2021-2022

Registro procedimenti n. 0151/TFNSD/2021-2022

Registro procedimenti n. 0152/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 giugno 2022, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 16847/797pf20-21/GC/ep del 10 maggio 2022, n. 16852/799pf20-21/GC/blp del 10 maggio 2022 e n. 16861/798 pf20-21 GC/ep del 10 maggio 2022 nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16847/797pf20-21/GC/ep del 10 maggio 2022, a carico di:

- società AS Livorno Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità ̀ diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Aimo Silvio, all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e legale rappresentante della società AS Livorno Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi l’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle NOIF che pone degli specifici obblighi anche a carico delle Società in modo diretto.

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16852/799pf20-21/GC/blp del 10 maggio 2022, a carico di:

- società AS Livorno Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Aimo Silvio, all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e legale rappresentante della società AS Livorno Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle NOIF che pone degli specifici obblighi anche a carico delle Società in modo diretto.

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16861/798 pf20-21 GC/ep del 10 maggio 2022, a carico di:

- società AS Livorno Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità ̀ diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Aimo Silvio, all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e legale rappresentante della società AS Livorno Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. VII), punto 1) delle NOIF che pone degli specifici obblighi anche a carico delle Società in modo diretto.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, l’avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza della società AS Livorno Calcio Srl, ha proposto al rappresentante della Procura Federale di rinvenire un accordo per la definizione dei procedimenti.

Dietro autorizzazione del Tribunale, il rappresentante della Procura Federale, pur manifestando qualche perplessità procedurale, ha espresso il proprio consenso con l’irrogazione della complessiva sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00), di cui euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) per il procedimento n. 151/TFN-SD ed euro 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuno per gli altri due procedimenti.

Il Tribunale, disposta la riunione dei tre procedimenti, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl la sanzione di euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura dei procedimenti così riuniti nei confronti della predetta.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

I RELATORI                                                              IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                       Carlo Sica Luca Voglino  

 

Depositato in data 6 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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