F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 150/TFN – SD del 07 Giugno 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti di Di Lucente Andrea e della società Pol. Vastogirardi – Reg. Prot. 159/TFN-SD

Decisione/0150/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0159/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Gaia Golia – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 7 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17148/428 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 13 maggio 2022 nei confronti di Di Lucente Andrea e della società Pol. Vastogirardi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 7 aprile 2022, a carico di:

- Di Lucente Andrea, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentate della Società Pol. Vastogirardi per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 11, delle NOIF, per non aver pagato al calciatore, Sig. Mino Federico Samuel, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici con decisione del 15 Novembre 2021, Prot. 148 bis, pubblicata con C.U. n. 153 del 15.11.21 e comunicata alla Società Pol. Vastogirardi a mezzo PEC il 15.11.21;

- la società Pol. Vastogirardi, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 co.1 del CGS, per quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti – Presidente.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Antonino Mancini, in rappresentanza di Di Lucente Andrea e della società Pol. Vastogirardi, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale:

uditi in udienza l’avv. Alessandro Avagliano, per la Procura Federale, e l’avv. Antonino Mancini, per la difesa dei deferiti, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo;

rilevato che con riferimento alla posizione della società, l’avv. Antonini Mancini, su specifica richiesta di questo Tribunale, ha chiarito che la sanzione del punto di penalizzazione debba trovare applicazione nella classifica relativa al campionato appena concluso; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS solo con riferimento alla posizione del sig. Di Lucente Andrea,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Di Lucente Andrea l'applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione e dichiara la chiusura del procedimento nei suoi confronti. Dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del procedimento nei confronti della società Pol. Vastogirardi.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                                       Pierpaolo Grasso

 

 

Depositato in data 7 giugno 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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