C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 28/09/2021 – Delibera – Reclamo calciatore BROGGI ANDREA Campionato 2° categoria gir. G Gara del 11.10.2020 tra Binago Calcio / Vasca 1986 C.U. n. 15 della Delegazione di Como datato 15.10.2020

Reclamo calciatore BROGGI ANDREA Campionato  2° categoria gir. G

Gara del 11.10.2020 tra Binago Calcio / Vasca 1986

C.U. n. 15 della Delegazione di Como datato 15.10.2020

Il sig. Broggi Andrea presentava in data 20.10.2020 reclamo avverso la decisione del GS che comminava la sanzione della squalifica sino al 17.10.2022 per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara e di averlo colpito sulla tibia destra procurandogli forte dolore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo e tenuto conto delle contestazioni del calcaitore in merito ad un presunto scambio d'identità dell'autore del fatto, con provvedimento del 27.05.2021 sospendeva il giudizio e trasmetteva l'intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti da effettuarsi sull'identificazione della persona.

Con relazione del 16.07.2021 la Procura Federale, eseguite tutte le indagini, sentititi testimoni concludeva  come nulla emergesse circa la responsabilità di altri tesserati della società ASD Binago Calcio in luogo del ricorrente, escludendo quindi l'ipotesi dell'invocato scambio di persona.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che dal referto dell'arbitro – che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - emerge in modo chiaro come il calciatore Boggi Andrea – ben individuato - abbia tenuto un comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara, colpendolo volontariamente con un calcio alla tibia destra procurandogli forte dolore. Lesioni accertate anche in sede P.S.di Saronno.

Per tali motivi, la decisione del GS pare congrua.

Conseguentemente la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

                RIGETTA

il reclamo proposto e conferma la squalifica del calciatore BROGGI ANDREA sino al 17.10.2022. Dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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