C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/10/2021 – Delibera – Reclamo della Società BORGOSATOLLO Camp. Promozione Gir. D Gara del 03.10.2021 tra Borgosatollo / Sporting Club S.S.D. a r.l. C.U. n. 21 del CRL datato 07.10.2021

 

Reclamo della Società BORGOSATOLLO   Camp.  Promozione Gir. D

Gara del 03.10.2021 tra Borgosatollo / Sporting Club S.S.D. a r.l.

C.U. n. 21 del CRL datato 07.10.2021

La Società BORGOSATOLLO ha proposto un reclamo avverso la squalifica per tre giornate del proprio calciatore Ruggero Rusconi ritenendo la sanzione comminata dal G. S. eccessiva rispetto alla reale dinamica dell’azione.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva che dall’esame del referto arbitrale dal quale emerge una dinamica dell’evento ben diversa da quella prospettata dalla Società reclamante e sentito a chiarimenti il Direttore di gara che ha confermato il proprio rapporto si deve condividere la decisione del G.S. che ha individuato nel comportamento del calciatore gli estremi per la qualificazione dell’atto violento.

Tanto premesso e ritenuto la Corte di Appello Territoriale

                                                              RESPINGE

il reclamo proposto e conferma la sanzione della squalifica per tre gare effettive comminata dal G.S. al calciatore Ruggero Rusconi e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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