C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/10/2021 – Delibera – Reclamo società P.S.G. ASD Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 3/10/2021 tra P.S.G. ASD / FC Marmirolo C.U. n. 21 del CRL in data 7/10/2021
Reclamo società P.S.G. ASD Camp. 1° Categoria Gir. H
Gara del 3/10/2021 tra P.S.G. ASD / FC Marmirolo
C.U. n. 21 del CRL in data 7/10/2021
La Corte di Appello Terrtoriale, letto il reclamo proposta dalla società P.S.G. ASD con il quale il GS le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 150,00 osserva.
Dal rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che l'arbitro ha chiesto alle società di riprendere la gara così come previsto dall'Art. 53 NOIF.
La società reclamante si è rifiutata di riprendere la gara stessa, mentre la squadra avversaria, FC Marmirolo, ha manifestato l'intenzione di riprendere la gara.
A fronte di ciò, risulta corretta ed ineccepibile il provvedimento reso dal Giudice Sportivo che merita di essere confermato.
Per quanto sopra esposto la Corte di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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