C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 18/11/2021 – Delibera – Reclamo ARCADIA DOLZAGO B – Camp. Allievi Prov. U17 Gir. B Gara del 31.10.2021 tra ARCADIA/ASD SALA GALBIATE 1974 C.U. n. 19 della Delegazione di Lecco datato 4.11.2021

Reclamo ARCADIA DOLZAGO B - Camp.  Allievi Prov. U17 Gir. B

Gara del 31.10.2021 tra ARCADIA/ASD SALA GALBIATE 1974

C.U. n. 19 della Delegazione di Lecco datato 4.11.2021

La società, ARCADIA DOLAZAGO, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, ha comminato la squalifica di tre gare effettiva al calciatore KODRA Alessandro, l’inibizione sino all’11.11.2021 al dirigente BONANOMI Giorgio e l’ammenda di Euro 80,00 alla medesima società, lamentando che le sanzioni comminate dal GS sono ingiuste e comunque sproporzionate.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva, dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore KODRA ha tenuto un comportamento violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Risulta invece inammissibile il reclamo proposto avverso l’inibizione del dirigente BONANOMI in quanto inferiore ad un mese.

Risulta infine corretta l’ammenda comminata alla società per il comportamento non corretto tenuto dalla panchina nel corso della gara.

Per quanto sopra esposto e ritenuto la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso l’inibizione del dirigente, BONANOMI Giorgio e

RIGETTA

per il resto il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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