C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 18/11/2021 – Delibera – Reclamo VIRTUS ABBIATENSE – Camp. Juniores U19 Prov. Gir. A Gara del 30.10.2021 tra Real Trezzano / Virtus Abbiatense C.U. n. 15 della Delegazione di Milano datato 4.11.2021

Reclamo VIRTUS ABBIATENSE - Camp. Juniores U19 Prov. Gir. A

Gara del 30.10.2021 tra Real Trezzano / Virtus Abbiatense

C.U. n. 15 della Delegazione di Milano datato 4.11.2021

La società, VIRTUS ABBIATENSE, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, Euro 1.000,00 di ammenda, la squalifica sino al 31.10.2022 al calciatore DI BENEDETTO Gabriele, lamentando che la squalifica è ingiusta e comunque sproporzionata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo, proposto nei termini previsti dal CGS, non è stato inviato alla squadra avversaria così come previsto dall’Art. 49 comma 4 del CGS, deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla sanzione della perdita della gara per 0-3.

Con riferimento all’impugnazione proposta avverso la squalifica del calciatore DI BENEDETTO Gabriele, all’ammenda si osserva quanto segue.

Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il calciatore DI BENEDETTO ha sferrato all’arbitro una violenta ginocchiata sulla schiena facendolo accasciare a terra.

Tale grave comportamento giustifica sia l’ammenda comminata alla società reclamante sia la squalifica comminata al calciatore DI BENEDETTO Gabriele.

Da ciò consegue che merita di essere confermata la decisione del Giudice Sportivo.

Per quanto sopra esposto e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione della perdita della gara per 0-3 e

RIGETTA

per il resto il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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