C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2021 – Delibera – Reclamo società POL. VALMADRERA Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 7/11/2021 tra Oratorio Bulciago Tabiago / Valmadrera c.u. n. 20 della Delegazione di Lecco datato 11/11/2021
Reclamo società POL. VALMADRERA Camp. 2° Categoria Gir. M
Gara del 7/11/2021 tra Oratorio Bulciago Tabiago / Valmadrera
c.u. n. 20 della Delegazione di Lecco datato 11/11/2021
La società POL. VALMADRERA ha promosso reclamo avverso la squalifica per tre giornate comminata a carico del sig. RATTI Stefano, perchè protestando spingeva il direttore di gara.
La reclmante sostiene che il giocatore Ratti Stefano abbia spiegato in modo educato all'arbitro le propie ragioni e che l'urto con lo stesso fosse incolpevole.
La Corte Sportiva di Appello, rilevato che il referto arbitrale è fonte primaria e privilegiata di prova, osserva quanto segue.
Emerge chiaramente l'accadimento dei fatti dalla descrizione effettuata dal direttore di gara e si ritiene che la sanzione della squalifica per tre giornate sia congrua e conforme ai criteri adottati da questa Corte.
Per quanto sopra, la Corte di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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