C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 01/12/2021 – Delibera – Reclamo società ASD FRIGIROLA 1952 Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 06/11/2021 tra ASD Frigirola 1952 / Salicevallestaffora GVR c.u. n. 18 della Delegazione di Pavia datato 11/11/2021
Reclamo società ASD FRIGIROLA 1952 Camp. Juniores Prov. Gir. A
Gara del 06/11/2021 tra ASD Frigirola 1952 / Salicevallestaffora GVR
c.u. n. 18 della Delegazione di Pavia datato 11/11/2021
La ASD NUOVA FRIGIROLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla squadra la perdita della gara con il risultato di 0 a 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di €. 200,00 ritenendo fondate le ragioni che hanno determinato l’interruzione della gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.
Letti gli atti e le motivazioni della reclamante, letto il rapporto di gara e preso atto del contenuto del supplemento di rapporto – che si ribadisce avere fonte privilegiata di prova - ne consegue che il ricorso non può trovare accoglimento.
Devono infatti essere condivise le esaurienti motivazioni del Giudice Sportivo il quale ha correttamente individuato la fattispecie normativa applicabile al caso in questione.
Per tale motivo la decisione del GS risulta corretta e deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
RIGETTA
Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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