C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/12/2021 – Delibera – Reclamo ASD POLISPORTIVA ORATORIO SAN TOMASO Camp. 2° Categoria Gir.A Gara del 14.11.2021 tra Oratorio San Tomaso / Pol. Brembate Sopra C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 18.11.2021
Reclamo ASD POLISPORTIVA ORATORIO SAN TOMASO Camp. 2° Categoria Gir.A
Gara del 14.11.2021 tra Oratorio San Tomaso / Pol. Brembate Sopra
C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 18.11.2021
La società ASD POLISPORTIVA ORATORIO SAN TOMASO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato l’inibizione sino al 31.12.2021 al dirigente SISANA Lucio, sostenendo che lo stesso non avrebbe pronunciato espressioni irriguardose ed offensive nei confronti del direttore di gara. Il dirigente accompagnatore SISANA Lucio era entrato sul terreno di gioco solo per soccorrere il calciatore SISANA Davide colpito al volto in uno scontro di gioco ed essendo impegnato in tale operazione di soccorso non proferiva alcun tipo di offesa. All’udienza, dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, il Presidente Paolo Bonaita confermava quanto esplicitato ed argomentato nel proprio reclamo e si stupiva di quanto scritto dall’arbitro nel referto di gara e chiedeva una riduzione della squalifica inflitta al proprio dirigente.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge, invece, in modo chiaro ed inconfutabile che il dirigente SISANA Lucio rivolgeva frasi irriguardose ed offensive al direttore di gara, sia durante la presenza in campo per le operazioni di soccorso e sia dopo l’espulsione. Anche a fine gara, il SISANA si recava fuori dallo spogliatoio dell’arbitro ed urlando, gli rivolgeva ulteriori insulti. La Corte Sportiva d’Appello chiedeva al direttore di gara ulteriori precisazioni. L’arbitro inviava quindi un supplemento di rapporto che confermava tutto quanto riportato e scritto nel referto di gara.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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