C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/12/2021 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore CERUTI Luca Camp. 1° Categoria Gir. N Gara del 21.11.2021 tra Asd Osl Calcio Garbagnate / A.C. Garibaldina 1932 C.U. n. 32 del CRL datato 25.11.2021

Reclamo in proprio del calciatore CERUTI Luca Camp. 1° Categoria Gir. N

Gara del 21.11.2021 tra Asd Osl Calcio Garbagnate / A.C. Garibaldina 1932

C.U. n. 32 del CRL datato 25.11.2021

Il calciatore CERUTI Luca della società ASD OSL CALCIO GARBAGNATE ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. che gli ha comminato la squalifica di tre gare per avere gravemente minacciato il direttore di gara ed i suoi famigliari.

Nel proprio reclamo ed anche all’udienza dinanzi la Corte Sportiva d’Appello, il CERUTI ha affermato di non avere mai offeso e minacciato né l’arbitro né i suoi famigliari, ma di avere solamente pronunciato, dopo che aveva fischiato un rigore per lui inesistente, l’espressione “spero che tu non vada più in campo…..:”. Dopo tale espressione l’arbitro espelleva il calciatore ed il CERUTI ha dichiarato che si allontanava senza tornare da lui e senza aggiungere alcuna parola. Il reclamante chiede una riduzione della squalifica.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge, invece, che il calciatore CERUTI Luca minacciava ed offendeva gravemente sia il direttore di gara e sia suoi famigliari. Anche nel supplemento di rapporto richiesto da codesta Corte, l’arbitro confermava tutto quanto scritto nel referto di gara.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa versata.

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