C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/12/2021 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore TAPINETTO Riccardo Camp. 1° Categoria Gir.N Gara del 21.11.2021 tra Asd Osl Calcio Garbagnate / A.C. Garibaldina 1932 C.U. n. 32 del CRL datato 25.11.2021

Reclamo in proprio del calciatore TAPINETTO Riccardo Camp. 1° Categoria Gir.N

Gara del 21.11.2021 tra Asd Osl Calcio Garbagnate / A.C. Garibaldina 1932

C.U. n. 32 del CRL datato 25.11.2021

Il calciatore TAPINETTO Riccardo della società ASD OSL CALCIO GARBAGNATE ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. che gli ha comminato la squalifica di tre gare per avere gravemente minacciato sia il direttore di gara e sia i suoi famigliari.

Nel proprio reclamo ed anche all’udienza dinanzi la Corte Sportiva d’Appello, il TAPINETTO ha affermato di non avere mai offeso e minacciato né l’arbitro né la di lui madre, ma di avere solamente pronunciato l’espressione “che schifo, non puoi fischiare un rigore del genere..:”. Dopo tale espressione l’arbitro espelleva il calciatore ed il TAPINETTO ha dichiarato che si allontanava senza proferire nessuna altra parola. Il reclamante chiede una riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge, invece, che il calciatore TAPINETTO Riccardo minacciava ed offendeva gravemente sia il direttore di gara e sia la madre dello stesso. Anche nel supplemento di rapporto richiesto da codesta Corte, l’arbitro confermava tutto quanto scritto nel referto di gara.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa versata.

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