C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 21/12/2021 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore COSTANTINO Iacopo – Camp. II categoria – Gir. X GARA del 05.12.2021 – A.S.D. VIQUERIA / A.S.D. VALLONE CALCIO C.U. n. 22 della Delegazione di Pavia datata 10.12.2021

Reclamo in proprio del calciatore COSTANTINO Iacopo – Camp. II categoria – Gir. X

GARA del 05.12.2021 – A.S.D. VIQUERIA / A.S.D. VALLONE CALCIO

C.U. n. 22 della Delegazione di Pavia datata 10.12.2021

Il calciatore COSTANTINO Iacopo della società ASD VALLONE CALCIO ha proposto reclamo in proprio avverso la decisione del G.S. che gli ha comminato la squalifica di tre gare in quanto espulso per somma di ammonizioni; dopo il provvedimento di espulsione raggiungeva l’arbitro ed applaudendolo lo insultava. Inoltre, a fine gara, rientrava sul terreno di giuoco per reiterare le proteste e veniva allontanato di forza dai compagni.

Nel proprio reclamo, il Costantino ha sostenuto, che, pur riconoscendo di avere detto una frase di scherno nei confronti dell’arbitro in quanto aveva fischiato un fallo per lui inesistente, dopo la seconda ammonizione che provocava l’espulsione, lo stesso protestava ancora, ma senza insulti e senza applausi denigratori. Il reclamante, inoltre, afferma che a fine gara, rientrava sul terreno di giuoco solo per chiarirsi con il direttore di gara su quanto accaduto al momento della prima espulsione e che sarebbe rientrato negli spogliatoi quasi a braccetto con lo stesso l’arbitro e che non era quindi vero che era stato allontanato di forza dai compagni di squadra.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge, invece, che il calciatore COSTANTINO Iacopo dopo la notifica dell’espulsione si precipitava a pochi centimetri dal volto dell’arbitro offendendolo e deridendolo con applausi.  A fine gara rientrava sul terreno di giuoco per continuare a protestare e tali proteste continuavano sino al raggiungimento dello spogliatoio dell’arbitro, e quindi veniva allontanato di forza. Anche nel supplemento di rapporto richiesto da codesta Corte, l’arbitro confermava tutto quanto scritto nel referto di gara.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa versata.

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