C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 30/12/2021 – Delibera – Reclamo A.S.D. PAVONESE – Camp. Juniores Provinciali – Gir. B GARA del 04.12.2021 –A.S.D. PAVONESE – A.S.D. REAL MONTENETTO C.U. n. 23 del C.R.L. – Delegazione Provinciale di Brescia – datato 10.12.2021

Reclamo A.S.D. PAVONESE – Camp. Juniores Provinciali – Gir. B

GARA del 04.12.2021 –A.S.D. PAVONESE – A.S.D. REAL MONTENETTO

C.U. n. 23 del C.R.L. – Delegazione Provinciale di Brescia - datato 10.12.2021

La società A.S.D. PAVONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Brescia che ha comminato la squalifica per cinque gare effettive al calciatore AMIGHETTI Davide, sostenendo che lo stesso non avrebbe colpito un giocatore avversario, ma si sarebbe invece prodigato per dividere due calciatori della squadra avversaria, uno dei quali avrebbe colpito l’altro con un pugno. La reclamante prospetta quindi che l’arbitro sia incorso in errore di persona, deducendo che il proprio tesserato avrebbe unicamente spintonato, e non colpito, l’avversario nel tentativo di dividere i due contendenti.

Chiede quindi una riduzione della sanzione inflitta al calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore AMIGHETTI Davide ha colpito il giocatore avversario dopo essersi diretto di corsa verso di lui. Espulso dal terreno di gioco, inveiva contro il Direttore di Gara, insultandolo.

Dai chiarimenti scritti resi dall’Arbitro a questa Corte si rinviene conferma dell’azione violenta posta in essere dal calciatore AMIGHETTI Davide, permanendo il solo dubbio se l’avversario sia stato colpito con il pugno chiuso oppure con il polso; il che, ai fini della sussistenza della violenza consumata, è del tutto irrilevante.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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