C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 27/01/2022 – Delibera – Reclamo C.S. ROMANO BANCO avverso la squalifica dell’allenatore De Falco Antonio – Camp. 2° Categoria – Gir. T Gara del 05.12.2021 U.S. Orione / C.S. Romano Banco C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 10.12.2021

Reclamo C.S. ROMANO BANCO avverso la squalifica dell’allenatore De Falco Antonio – Camp. 2° Categoria – Gir. T

Gara del 05.12.2021 U.S. Orione / C.S. Romano Banco

C.U. n. 20 della Delegazione di Milano datato 10.12.2021

La società C.S. ROMANO BANCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica fino al 30/04/2022 del sig. De Falco Antonio, allenatore, il quale, dopo esser stato allontanato per comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, entrava successivamente sul terreno di gioco proferendo espressioni offensive ed irriguardose ed assumendo un atteggiamento minaccioso ed aggressivo nei suoi confronti, non sfociato in conseguenze ulteriori per l’intervento di due calciatori e di un dirigente, condotta questa reiterata  anche al termine della gara.

Nel proprio reclamo, C.S. ROMANO BANCO sosteneva che il proprio allenatore, pur avendo assunto toni accesi nel protestare avverso la mancata adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un avversario, non avesse mai minacciato l’incolumità del Direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Stante la sostanziale conferma della condotta tenuta dall’allenatore da parte della Società stessa in sede di reclamo, dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che l’allenatore sig. De Falco Antonio, a seguito del suo allontanamento per reiterate proteste nei confronti del Direttore di gara, entrava sul terreno di gioco proferendo espressioni irriguardose ed offensive nei confronti dell’Arbitro e recandoglisi incontro con atteggiamento minaccioso. La condotta di carattere offensivo ed irriguardoso è stata inoltre perpetrata al termine della gara.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa versata.

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