C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 03/02/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. CAROBBIO 2020 avverso la squalifica del calciatore Nicola Baggi – Terza Categoria, prima giornata del girone 57 della Coppa Lombardia Gara del 08.12.2021 Padernese / Carobbio 2020 C.U. n. 37 del 16.12.2021 del C.R.L.

Reclamo A.S.D. CAROBBIO 2020 avverso la squalifica del calciatore Nicola Baggi – Terza Categoria, prima giornata del girone 57 della Coppa Lombardia

Gara del 08.12.2021 Padernese / Carobbio 2020

C.U. n. 37 del 16.12.2021 del C.R.L.

La società A.S.D. CAROBBIO 2020 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con cui veniva disposta la squalifica fino al 02.03.2022 del sig. Nicola Baggi, calciatore, il quale, dopo il fischio finale della partita di cui in premessa, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, colpiva volontariamente con una spallata il Direttore di Gara, proferendo poi la frase “sparisci coglione”.

Nel proprio reclamo, A.S.D. CAROBBIO 2020, assistita dall’avv. Andrea Scalco, chiedeva, preliminarmente, la nullità o annullabilità del procedimento per violazione dell’art. 76 C.G.S. FIGC, per non avere questa Corte d’Appello inviato gli atti e i documenti ufficiali di gara in tempo utile per il deposito del reclamo.  Nel merito la reclamante, contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dal G.S., contestava in ogni caso l’eccessivo trattamento sanzionatorio riservato al calciatore Baggi.

In data 14.01.2022 questa Corte inviava alla reclamante la documentazione richiesta, rimettendo la medesima in termini ex art. 76, comma 5 del C.G.S.

Con la memoria depositata in data 17.01.2022 la A.S.D. CAROBBIO 2020, nel riportarsi al reclamo depositato in data 21.12.2021, eccepiva il mancato rispetto dei termini ex art. 77 e 78 C.G.S., mentre nel merito precisava e richiedeva che, in ogni caso, l’eventuale sanzione dovesse essere limitata alla competizione nella quale era stata comminata – nello specifico la Coppa Lombardia – e non essere estesa alle altre gare ufficiali.

All’udienza del 27.01.2022 dinanzi a questa Corte, la reclamante insisteva per l’accoglimento delle richieste formulate in atti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal C.G.S., osserva.

1. L’eccezione sollevata dal reclamante sulla privazione del diritto di difesa, per avere la Corte omesso di trasmettere la documentazione richiesta in sede di preannuncio di reclamo deve ritenersi superata. Invero, i documenti richiesti sono stati trasmessi da questa Corte in data 14.01.2022, con contestuale indicazione al reclamante di un nuovo termine ex art. 76, comma 5 del C.G.S., assicurando, pertanto, pieno ed idoneo diritto di difesa.

Privi di pregio sono, invece, i rilievi sulla pretesa violazione dei termini di cui agli artt. 77-78 C.G.S., in quanto trattasi di termini endoprocessuali il cui mancato rispetto non determina alcuna nullità, laddove il termine complessivo di durata del giudizio ex 54 C.G.S. – come è nel caso di specie – sia stato comunque rispettato (cfr. Corte Federale d’Appello, SS. UU., C.U. n. 23/2020, 28 settembre 2020).

2. Sull’ulteriore eccezione sollevata dalla difesa del reclamante, che lamenta l’applicazione della squalifica a tutte le competizioni ufficiali, anziché essere limitata alla competizione interessante la gara in questione, ossia la Coppa Lombardia, si evidenzia che l’art. 19, comma 4 del C.G.S., nel precisare che le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali, debbono essere scontate nelle rispettive competizioni, non richiama la sanzione a tempo determinato prevista dall’art. 9, comma 1, lett. f) del C.G.S. Si ritiene, dunque, che tale squalifica interessi tutte le competizioni ufficiali.

Nel caso di specie, l’eccezione va, pertanto, rigettata, avendo il G.S. optato per l’applicazione della squalifica a tempo determinato, così come previsto dall’art. 36, comma 1 lett. b) del C.G.S.

3. Nel merito, ricordato che il referto arbitrale è fonte primaria e privilegiata di prova, questa Corte ritiene che il reclamo vada parzialmente accolto in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto al giocatore. Infatti, dal referto arbitrale emerge che il comportamento del giocatore è stato senz’altro gravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, ma non tale da giustificare la sanzione della squalifica sino al 02.03.2022 irrogata dal G.S.

Su tali basi, questa Corte ritiene di riconoscere una riduzione della squalifica, applicando al giocatore la sanzione di quattro giornate prevista dall’art. 36, co. 1, lett. b), prima parte, C.G.S. Da ciò consegue l’applicazione al caso di specie anche della disciplina di cui all’art. 19, co. 4 C.G.S.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere parzialmente riformata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.D. CAROBBIO 2020 e, per l’effetto, ridetermina in QUATTRO giornate effettive di squalifica la sanzione sportiva inflitta al calciatore NICOLA BAGGI, da scontarsi nelle gare ufficiali di Coppa Lombardia, tenuto conto e decurtando eventuali giornate di squalifica già scontate in altre gare ufficiali.

Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

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